La legislazione sui fondi rustici « ha a sua tutela solo il principio sancito dall'art. 42 della Costituzione, relativa alla libertà di iniziativa economica privata ». l/affermazione è sconcertante, poiché enuclea dalla norma (art. 44 Cost.) il dispositivo relativo al « razionale sfruttamento del suolo » dove proprio l'attività dell'imprenditore non coltivatore diretto acquista maggior rilievo; ciò che colpisce (principio non accolto nel successivo progetto di legge), non è l'indicazione della diversità di criterio che, se pure opinabile, poteva esser giustificata, ma l'intento di pretermettere dal beneficio dell'equo canone tale tipo di affittuario. Vi è contrasto con precedenti giudicati dove è affern1ato il collegamento tra gli articoli 41 e 44 della Costituzione in ordine « all'attività produttiva »: « l'art. 44 Cost., oltre a riaffermare in confronto alla proprietà terriera, i limiti già previsti in n1odo più generale degli artt. 41 e 42 ammette che a carico della proprietà stessa siano posti vincoli ed obblighi con lo specifico scopo di ricondurre ad equità i rapporti tra le parti che intervengono ne1l'attività produttiva» (sentenza n. 70 del 1968). Se l'equo rapporto sociale riguarda la tutela del lavoro, in quest'ampia accezione trova collocazione sia il coltivatore diretto, remunerato in ragione del lavoro proprio e della fan1iglia; sia l'afrì.ttuario - imprenditore, la cui attività soddisfa interessi di carattere generale: nell'un caso si evidenzia l'aspetto sociale del lavoro; nell'altro quello socio-econon1ico dell'utilizzazione al livello di organizzazione produttiva. La Corte Costituzionale, inoltre, aveva esplicitamente affennato l'assimilazione dell'affittuario coltivatore diretto all'affittuario imprenditore. Nella sentenza n. 37 del 1969 si legge che « attiene alle scelte politiche, insindacabili da parte della Corte il criterio che ha orientato il legislatore verso un riassetto dei rapporti enfiteutici agrari e che è quello di correggere il vetusto apparato dell'istituto, conformando il nuovo assetto alla tendenza espressa nell'art. 44 di incentivare lo sfruttamento della terra, riconducendo ad equità i rapporti che ineriscono alla proprietà terriera (nella specie i rapporti fra chi si limita a concedere la terra perché sia lavorata da altri e che vi appresta invece diuturne forze essendo marginale ed occasionale l'ipotesi che l'enfiteuta e il colono non siano personalmente coltivatori diretti). La cautela n1anifestata dalla Corte nel parificare l'affittuario imprenditore al coltivatore diretto aveva soltanto significato tattico, in quanto è noto corne l'istituto dell'enfi.,. teusi abbia mutato nel te1npo gli originari caratteri: addirittura oggi viene prevalentemente utilizzato per forme di trasmissione di unità immobiliari, urbane e rurali al di fuori dello sche1na successorio o contrattuale, per fini di evasione fiscale. Infine la censura della Corte secondo cui sarebbe incostituzionale rendere i canoni di affitto indifferenti 87
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