Nord e Sud - anno XIX - n. 156 - dicembre 1972

La legislazione sui fondi rustici nuti ». L'art. 44 Cost. precisa l'obiettivo della funzione sociale, indicandolo nel fine di conseguire « il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali ». Nella proprietà terriera, in particolare, il legislatore profila due aspetti della funzione sociale. L'uno, concernente il « razionale sfruttamento del suolo », presenta la proprietà quale bene produttivo, nell'ambito di un sistema socio-economico il cui modello è l'impresa (art. 41 Cost.}: il che giustifica prese di posizioni politico-legislative favorevoli alle attività produttive, rispetto a forme di godimento « assenteista» al processo di trasformazione imprenditoriale della società (si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 60 del 1968 sul « Credito agrario »). L'altro aspetto, l'« equo rapporto sociale », esprime l'esigenza di garantire la retribuzione del lavoro dell'affittuario e della sua famiglia (art. 36 Cost.), anche - è implicito per la priorità dell'obiettivo («equa remunerazione») - con compressione del diritto di godimento del proprietario inerte o parassitario. Conseguentemente - in una struttura costituzionale in cui il bene viene tutelato in forme di organizzazione e trasformazione ed, in specie, nello schema di proprietà terriera, nel quale prevalgono l'obiettivo imprenditoriale ( « il razionale sfruttamento del suolo ») e la tutela del lavoro ( « l'equo rapporto sociale ») - lo spazio vitale riservato alla proprietà assenteista assume carattere di « relatività » rispetto ad esigenze generali di produzione e motivazioni sociali di convivenza. In questo senso è stata esplicita la Corte Costituzionale stabilendo « che è coessenziale alla nozione giuridica di proprietà il suo adattamento all'esigenze sociali e quindi un suo aspetto di relatività di fronte alle esigenze stesse; cosicché l'interesse inerente al dominio privato non abbia a sopraffare l'interesse generale » ( Sentenza della Corte Costituzionale n. 79, 1971 ). La sentenza richiamata costituisce corollario a giudicati che sanciscono l'esclusione del diritto di proprietà dalla categoria dei diritti inviolabili, e, in particolare, « della proprietà terriera, specificamente tutelata da altre norme costituzionali, le quali autorizzano il legislatore ordinario ad imporre adeguati limiti per soddisfare preminenti interessi di carattere generale e sociale ». La Corte, nel recente giudicato, sembra essersi disinvoltamente disimpegnata dai princìpi generali, in quanto la rivalutazione del canone. di affitto (addirittura ricostruita in limiti massimi e minimi, con previsioni di merito per il legislatore ordinario), viene a sopraffare l'« equo rapporto sociale » e la « relatività >) della difesa costituzionale della proprietà. Eppure tale obiettivo era stato più volte riaffermato - 1n diversa 85

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==