Nord e Sud - anno XIX - n. 156 - dicembre 1972

Luci ed ombre della « rif arnia per la casa » assurdo che il programma degli interventi e delle relative localizzazioni debba andare dagli organi statali a quelli regionali e viceversa prima di giungere alla definitiva approvazione. Altro e forse più i111portante problen1a da risolvere riguarda la concreta realizzazione degli interventi previsti. Essa, nella legge n. 865, è strettamente collegata alla pianificazione urbana ed alla preventiva urbanizzazione delle aree in cui gli edifici devono sorgere. Tale collegamento è senza dubbio necessario per non ripetere taluni errori del passato: c'è però da chiedersi se proprio l'esperienza non abbia din1o'Strato la insufficenza della « macchina » amministrativa a far fronte ai compiti che le vengono così assegnati. La co1nplessità delle procedure è spesso un alibi che serve a mascherare una inefficenza di cui potranno pur trovarsi delle giustificazioni, ma che tuttavia resta un dato di fatto difficilmente confutabile. Le nostre strutture am1ninistrative possono forse « produrre » atti, ma sono certamente inadeguate a « produrre » servizi. E allora non resta altra, seppure poco consolante, soluzione ohe attribuire agli organi amministrativi ai diversi livelli funzioni di controllo su attività da altri svolte: è quanto si è fatto, in sostanza, per i piani di lottizzazione previsti dalla legge n. 765 del 1967, e che sono ora divenuti veri e propri piani particolareggiati di iniziativa privata. Perché non tirasferire gli stessi princjpi nella legge n. 865 ed attribuire la possibilità di procedere alla espropriazione delle aree, alla loro urbanizzazione ed alla realizzazione degli alloggi ad organismi regionali, costituiti sotto forma di società per azioni o di enti pubblici, previa convenzione con i Comuni e sotto il controllo di questi ultimi? Né potrebbe obiettarsi che tale funzione potrebbe più opportunamente essere svolta dagli I.A.C.P ., una volta che si sia proceduto alla loro ristrutturazione, secondo quanto previsto nel titolo I della legge n. 865; tali enti, infatti, sarebbero pur sempre costretti ad operare in base a criteri che male si conciliano con la ,speditezza dell'intervento e che invece bene possono trovare applicazione nei momenti della programmazione del controllo. Tutto ciò, tuttavia, rischierebbe di risultare inutile qualora non venissero, nel -contempo, create le condizioni idonee ad investimenti pubblici e privati nel settore dell'edilizia residenziale. Pensare di risolvere il problema dell'abitazione solo con stan19

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