Luci ed ombre della « riforma per la casa » menzionate, si sarebbe poi dovuto proseguire per la strada fino allora seguita degli stanziamenti per la concessione di contributi sui mutui ad enti o cooperative edilizie giungendo fino a razionalizzare il sistema e ad inserire tali forme di intervento in un contesto di programmazione. Se invece avesse prevalso la tesi secondo la quale l'abitazione è un servizio sociale, tutto il sistema doveva essere scardinato, dovendosi estendere il regime pubblicistico non solo ai suoli, ma anche agli alloggi in essi realizzati con il concorso o contributo dello Stato. Lo scontro, malgrado la sua asprezza, finì anche quella volta oon un compromesso sui punti più qualificanti e di cui mediatore, per delega del Consiglio dei Ministri, fu l'allora Presidente della Commissione lavori pubblici della Camera, on. Baroni. Il conferimento di tale incarico che, a quanto risulta, non aveva precedenti nella storia delle nostre istituzioni, provava due cose: che non si era potuto pervenire ad una decisione univoca sulla questione nell'ambito del Consiglio dei Ministri e che il Governo non era in ogni caso in grado di avere il consenso della Camera non solo sul disegno di legge presentato al Parlamento ma neppure su una soluzione alternativa. Fu quindi in Parlamento, ed in particolare nella Commissione Lavori pubblici della Camera, che la legge prese vita: il disegno di legge governativo costituì solo la base per una discussione protrattasi per molti mesi e nel corso della quale, sia pure in modo informale, la Commissione ebbe incontri con le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, con le rappresentanze delle regioni a statuto speciale ed ordinario, con quelle degli enti ed istituti operanti nel settore edilizio, con gruppi sociali interessati al problema, come le ACLI, l'UDI, le organizzazioni cooperativistiche, e così via. In quella occasione il Parlamento occupò un'area che non solo quel Governo, ma tutti i Governi che si erano succeduti negli ultimi venti anni, avevano lasciata scoperta. Forse le procedure adottate non rientravano nella più stretta ortodossia del procedimento legislativo; è anzi probabile che la strada delle consultazioni informali in Parlamento di enti e di gruppi sociali possa in generale determinare conseguenze più negative che positive in un sistema istituzionale fondato sulla rappresentanza politica e non degli interessi, comunque qualificati. È certo però che, nella situazione che si era allora determinata, quella scelta 15
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