Nord e Sud - anno XIX - n. 155 - novembre 1972

Maurizio Mistri L'attuale organizzazione bancaria per l''esercizio del mediocredito trova le sue origini nelle leggi di riforma dell'attività creditizia, che ne hanno specializzato la struttura secondo esigenze che via via si sono dimostrate più urgenti. Questo spiega la proliferazione di istituti finanziari preposti all'esercizio del mediocredito, ciascuno dei quali trova giustificazione alla propria esistenza nel ruolo specifico che gli è stato affidato dal legislatore: per cui non sarebbe fuor di luogo, oggi, studiare la possibilità di dare al leasing immobiliare un inquadramento specifico nell'ambito del mediocredito, secondo la sua funzione che, tra l'altro, è ben determinata. Tra le caratteristiche di maggior rilevanza del mediocredito emergono il sistema di raccolta dei fondi e quello della copertura dei rischi di prestito. Naturalmente la raccolta dei capitali di esercizio può avvenire con l'impiego, alternativo o simultaneo, del ricorso al credito bancario, mentre l'emissione di obbligazioni e la sottoscrizione di quote di capitale possono provvedere al finanziamento degli investimenti a medio-lungo termine. L'importanza della scelta delle operazioni di provvista deriva dal fatto che a ciascu tipo si può legare la durata media delle operazioni di intervento finanziario. Nel caso del leasing immobiliare la durata media delle operazioni di finanziamento può aggirarsi sui 20-25 anni. E chiaro che un istituto finanziario che eserciti tale ramo di attività ha la necessità di ricorrere a fonti di provvista capaci di garantire la correlativa esposizione finanziaria. Per quanto riguarda il problema del rischio, la lunghezza dell'esposizione è· un elemento che generalmente gioca à sfavore della società finanziaria; nel caso del leasing i1nmobiliare c'è, però, da dire che il contratto prevede che la finanziaria continui a rimanere proprietaria dell'immobile fino al totale ammortamento del debito, per cui essa gode già di una garanzia reale. Si può semmai osservare che il locatario poJ trebbe trovarsi nella necessità di rinunciare all'immobile e questo fatto potrebbe costituire un danno per la finanzjaria, sebbene occorra qui distinguere tra « locatario-soggetto privato » e « locatario-soggetto pubblico». Al « locatario-soggetto privato », la finanziaria fornisce generalmente immobili caratterizzati per la loro alta fungibilità, in modo da poterli venderle o affittarle all'occorrenza. Al « locatario-soggetto pubblico » la finanziaria potrebbe invece chiedere garanzie particolari, per esempio sotto forma di cessione di cespiti delegabili. Da questo punto di vista occorre dunque tener distinti i due settori verso cui il leasing si indirizza, quello privato e quello pubblico, perché per quanto riguarda quest'ultimo si potrebbero prefigurare forme e strutture finanziare ad hoc, in relazione al diverso tipo e 70

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