Nord e Sud - anno XIX - n. 155 - novembre 1972

Maurizio Mistri marzo 1967 n. 18 stabilisce che deve predisporre programmi pluriennali di investimento in attuazione degli indirizzi e degli. obiettivi del piano regionale di sviluppo. È evidente che la spinta delle Regioni a precostituirsi autonomi strumenti di intervento economico-finanzjario non può non contemperarsi, come non abbiamo mancato di mettere in luce, con le esigenze dello Stato, che sono esigenze di sintesi e di sviluppo programmato. La sintesi non è la sommatoria delle istanze di ciascuna Re~ gione, proprio perché il benessere della collettività statale non è la somma delle funzioni-obiettivo delle singole comunità regionali, e da ciò deriva che lo Stato deve avere gli strumenti per imporre certe scelte, o comunque per attuarle. Allora è chiaro che anche le leggi regionali debbono inserirsi nel quadro della programmazione, alla cui logica debbono saper sottostare gli organismi che compongono lo Stato e nella cui logica il sistema finanziario deve riuscire ad esercitare una funzione propulsiva e perequativa ad un tempo. Sappiamo che ai fini di una maggiore flessibilità operativa dello strumento finanziario, lo Stato e la Regione possono optare per la creazione di istituti autonomi ai quali precostituire un capitale di dotazione ed una sfera di azione, ed offrire precise garanzie sui crediti vantati nei confronti degli enti pubblici. La costituzione di istituti finanziari operanti nel medio-lungo termine risponde alla logica che abbiamo sopra delineato, ed i numerosi istituti finanziari, aventi finalità pubbliche, che operano in Italia sono finalizzati al perseguimento di obiettivi ben dedeterminati comportanti lo svolgimento di un'attività che necessariamente cade nell'ambito della legislazione bancaria. Il mediocredito è elemento portante della struttura bancaria volta a fini produttivistici e a pieno diritto rientra nella regolamentazione giuridica dell'attività bancaria, perché di questa ha tutti gli elen1enti caratteristici, dalla provvista di risparmio alla erogazione di questo n1ediante prestiti. Il leasing soprattutto immobiliare, tende a diventare una specificazione dell'attività bancaria: ignorare questa realtà significa consentire che sul piano legislativo si disattendano provvedimenti volti a normaliz~ zare il settore. Sul piano concreto, la mancanza di una disciplina giuridica del settore significherebbe lasciarlo degenerare verso forme orientate speculativamente, delle quali non si potrebbe attendere una sena garanzia. ·Infatti, una regolamentazione giuridica del leasing, che lo inquadrasse nell'attività bancaria, consentirebbe di porre sotto controllo un'attività attorno alla quale ruotano, oggi, parecchie centinaia di miliardi, destinate a diventare migliaia in un futuro presumibilmente vicino. Esiste, inoltre, l'esigenza di regolamentare il livello dei saggi di in68

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