.4rgomenti avente in comune con l'Istituto tutti gli organi ad eccezione della giunta esecutiva. Parimenti, l'autonomia amministrativa delle Sezioni autonome del Banco di Sicilia, attraverso le quali il Banco esercita, per esempio, il credito fondiario, è limitata alla costituzione di un apposito Comitato tecnico presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione del Banco. Il fondo di dotazione della « sezione » è stabilito in modo vario, e cioè con apporto dello Stato oppure del Banco. In ogni caso si tratta di una autonomia operativa esercitata in condizioni di controllo del potere pubblico, anche se l'ente finanziario possiede personalità giuridica. Che si tratti di una autonomia puramente strumentale lo si desume dal fatto che molto spesso lo Stato o la Regione avocano a sé la funzione di decidere l'indirizzo generale della gestione dell'ente. Naturalmente, a nostro avviso, i vincoli che sono fissati all'azione dell'ente finanziario debbono trovare una ragione di omogeneità tra le direttive generali di politica economica e l'attività che lo stesso ente svolge. Il momento finanziario, rappresentato dall'azione dell'ente, deve essere, pertanto, considerato come la traduzione concreta di un'esigenza generale, e quindi debbono essere presi in considerazione i rapporti tra i diversi istituti finanziari e il loro coordinamento nel quadro della politica economica generale. Vale a dire che il bilancio dello Stato o della Regione non può rimanere la fotografia, all'istante, di una certa struttura della spesa pubblica, perché il discorso va dinamizzato in quanto occorre vedere come le scelte finanziarie influiscano da un lato sulle modalità generali dell'intervento pubblico, e dall'altro sugli istituti finanziari che lo Stato o la Regione hanno voluto crearsi. Di contro, lo spazio operativo di tali istituti ha rilevanza sulla capacità dello stesso Operatore pubblico di raggiungere quelle finalità che costituiscono la sua ragion d'essere. Nel momento stesso in cui l'Operatore pubblico affida ad un ente finanziario una funzione la cui delimitazione è data da una direttiva precisa, quale è riscontrabile nella contabilità di Stato, esso deve tener presente il fatto che « nelrampio quadro di una politica di sviluppo la direttiva può tendere ad armonizzare, in funzione del raggiungimento di obiettivi generali nell'ambito dell'ordinamento organizzativo dell'amministrazione pubblica nell'economia, l'azione degli enti pubblici in essò compresi » 10 • · Può anche verificarsi il caso che le modalità di attuazione siano delegate allo s~esso ente da parte dell'autorità politica da cui dipende, come nel caso dell'ESPI, al qual_e !a legge della regione siciliana del 7 10 C. BENTIVEGNA, cit., p.· 33. 67
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