A1anlio Di Lalla La nostra Costituzione, come modello diretto a riproporre le mediazioni delle Carte razionalizzate tra le due guerre, è stata emanata dietro il suggerimento di stimoli diversi e contraddittori. Dire che essa è un modello istjtuzionale essenzialmente garantista, diretto a sanzionare le articolazioni dello Stato di diritto, ci sembra francamente azzardato. Anche se la sua ispirazione di fondo è stata, appunto, quella garantista. Istituti di matrice anglosassone hanno costituito uno dei suoi connotati fondamentali. Così come un altro connotato è stato quello dell'ispirazione giacobina del modello istituzionale francese. In altri termini, proprio sul terreno di una moderna cultura politica liberale in termini istituzionali, i nostri legislatori hanno rivelato, appunto, quell'eclettismo di cui si parlava. A questa pri1na 1nediazione, si è aggiunta !'·esigenza di una seconda: quella cioè di trovare, nei dosaggi istituzionali, un compromesso tra le forze politiche che avevano tenuto a battesimo la Costituzione. La nostra Carta è stata quindi emanata in funzione di tempi piuttosto lunghi come Costituzjone flessibile 19 • Dipendeva, in altri termini, dall'egemonia di un certo quadro politico-sociale piuttosto che di un altro, lo sviluppo delle implicazioni della Costituzione in una direzione o in un'altra. Questo grado appunto di flessibilità, con un pluralismo ad orientamento garantista volutamente non definito, ha stimolato non solo il pensiero liberale come quel pensiero che fosse in larga misura partecipe della sua ispirazione di fondo, ma anche altre tradizioni di cul- _ura politica. Per dmanere, comunque, nel campo della problematica liberale, che è quello che ci interessa, la lunga polemica sulle garanzie della libertà fu alimentata proprio da questo grado di indeterminatezza di molti istituti della nostra Costituzione. Il problema di fondo che si è presentato come conseguenza della flessibilità della Carta fondamentale dello Stato è consistito in un interrogativo a cui non era facile dare una risposta. Bisognava, in altri termini, sviluppare quella parte ordinativa dello Statuto secondo l'impianto dello Stato di diritto, seguendo cioè criteri di un giusnaturalismo pacificamente accettato co1ne prassi nei paesi anglosassoni, oppure bisognava assecondare potenzialità suggerite in più direzioni, per trasformare lo Stato tendenzialmente garantista dall'interno? Ma, in questo caso, a quali difficoltà e a quali rischi si andava jncontro, qualora cioè si .fosse accettata più o meno integralmente l'ipotesi di una trasformazione dall'interno del nostro quadro garantista? Non c'era il pericolo 19 Sulla flessibilità della nostra Costituzione cfr. i rilievi rigorosissimi di PIERO CALAMANDREI, La Costituzione e le leggi per attuarla, in Dieci anni dopo (1945-1955), Laterza, Bari 1955, p. 222. 118
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