Nord e Sud - anno XIX - n. 154 - ottobre 1972

Scipione Caccuri vile (art. 2087) l'obbligo da parte del datore di lavoro di adottare tutte le misure per tutelare l'integrità fisica e la personalità dei lavoratori; ma in questa norma è preso in considerazione soltanto ciò che deve fare l'imprenditore, senza alcun controllo da parte del prestatore di opera. L'art. 9 invece dà diritto al iavoratore di controllare e di collaborare sia pure mediante commissioni che dovranno essere formate essenzial1nente da tecnici, medici, chimici, igienisti, ingegneri ecc. e di cui i medici del lavoro dovrebbero costituire la parte essenziale. Già in alcuni contratti di lavoro, recentemente stipulati (chimici, tessili, gomma) si prevede la sospensione àeìla produzione quando si operano i MAC, oltre all'istituzione di un libretto individuale sanitario (Vicinelli). Il controllo per l'applicazione delle norme del Regolamento di Igiene industriale è praticato naturalmente anche dall'Ispettorato medico del lavoro e dell'ENPI. Ma, come ha fatto notare Di Donna anche gli Istituti di Patronato potranno esercitare detto controllo tenuto conto che nello Statuto all'art. 12 è espressamente dichiarato che i Patronati « hanno diritto di svolgere su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali ». Come giustamente hanno fatto ossen,are Freni e Giugni, l'art. 9 si divide in due commi, che si riferiscono a due differenti argomenti, il primo al controllo dell'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e l'altro per pron1uovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle varie misure per tutelare la loro salute e la loro integrità fisica: il primo è precettivo, nel senso che spetta al lavoratore rilevare se l'ambiente di lavoro, l'esecuzione stessa di un lavoro ecc. presentano caratteristiche che siano o meno dannose al lavoratore. E detto controllo dovrà essere attuato, mediante apposite commissioni di cui fanno parte esperti, specialmente medici del lavoro. Il secondo comma ha contenuto programmatico, nel senso che i lavoratori dovranno elaborare un programma affinché siano attuate le varie norme di prevenzione, sia in fatto di tecnopatie che di infortuni. E per l'attuazione di tutto ciò hanno grande importanza la collaborazione e la presenza di esperti. Per disposizioni legislative il controllo sull'applicazione delle norme per la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni è affidato all'Ispettorato del Lavoro e all'ENPI: la Corn...'llissione di esperti, prevista dal 1 ° comma dell'art. 9, dovrà affiancare tali Enti, e poiché per scarsezza di personale in realtà il controllo è di difficile attuazione, funzionerà da stimolo, affinché ciò abbia attuazione. 84

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