Nord e Sud - anno XIX - n. 154 - ottobre 1972

Statuto dei lavoratori e rnedicina Bisogna però tener conto che, creandosi le Unità Sanitarie, ad esse dovrà venir devoluto anche questo servizio, come è stato prospettato in alcuni progetti di legge presentati già da qualche anno al Senato. Degno di rilievo è il fatto che non è possibile dare un giudizio sulla malattia senza che si conosca il tipo di attività a cui si era dedicato il lavoratore, l'ambiente di lavoro ecc.; ed è quindi indispensabile che, se il datore di lavoro vorrà servirsi di un Ente Previdenziale piuttosto che delle Cliniche del Lavoro delle Università o dell'ENPI, dovrà richiedere espressamente che la visita sia affidata ad un medico competente in medicina del lavoro. Nel 3° comma dell'art. 5 è presa in considerazione la possibilità del controllo dell'idoneità fisica del lavoratore, da parte del datore di lavoro: detto controllo è però facoltativo, ma deve essere eseguito non più da un medico di fiducia del datore dì lavoro, come si è praticato finora, ma da Enti pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico. Il datore di lavoro potrà richiedere il controllo della idoneità del lavoratore dopo la malattia o un infortunio per constatare se si è avut~ la guarigione completa, la restitutio ad integrum, oppure se, essendoci dei postumi, questi siano tali da impedire o ridurre la capacità lavorativa, rispetto a quella che era prima dell'evento morboso. Il controllo della idoneità può essere anche richiesto allorché al lavoratore si voglia attribuire una differente mansione che con1porti un differente dispendio energetico: e ciò anche nell'interesse dello stesso lavoratore, allorché si tratta di una promozione (Giugni). Si pensa anche che a siffatta visita e agli eventuali accertamenti a cui il lavoratore possa essere sottoposto, sia presente un medico di fiducia del lavoratore stesso. Ma è indispensabile che l'incarico sia affidato ad un medico del lavoro, che, conoscendo le condizioni ambientali e quelle del lavoratore, potrà giudicare rettamente della sua idoneità. L'art. 9 riguarda la tutela della salute e dell'integrità fisica; non era compreso nell'originario disegno di legge, e porta il n. 6-ter nel testo approvato dalla X Commissione lavoro del Senato della Repubblica, mentre il testo definitivo, come è nella legge approvata successivamente dal Senato e dalla Camera dei Deputati (seduta del 4 maggio 1970), porta il n. 9. L'articolo è così formulato: « I lavoratori mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica ». Come ha fatto notare Napoletano, è vero che esiste nel Codice Ci83

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