Nord e Sud - anno XIX - n. 154 - ottobre 1972

Lo sciopero fra libertà e autorità Va ritenuto a questo punto, e coerentemente alle diverse premesse assunte, che la disciplina convenzionale esplichi la sua efficacia tipicamente obbligatoria soltanto a carico delle associazioni contraenti. Le quali restano vincolate, ed altrimenti risponderanno per i danni, alla osservanza di tutti quei contegni positivi e negativi, che costituiscono la materia dei patti. E così non soltanto a rispettare le condizioni ed i termini previsti per la proclamazione dello sciopero, ma anche ad astenersi da ogni direttiva in contrasto con gli impegni assunti circa la esecuzione dello sciopero; e di nuovo ad esercitare tutta la influenza sui lavoratori stessi per ottenere che il loro comportamento si adegui, in ogni vicenda dell'agitazione, ai criteri concordati. Salvo ad essere esonerati, mi sembra, da tale responsabilità, ove riescano a fornire la prova di aver svolto ogni possibile e ragionevole attività per indurre i lavoratori alla osservanza dei patti. Per quel che riguarda poi la posizione dei lavoratori stessi, rimane ferma, e può essere fatta valere ( ovviamente dalle associazioni sindacali), la responsabilità disciplinare degli iscritti ai sindacati per la violazione delle direttive o prescrizioni da questi ultimi impartite nel legittimo esercizio dei loro poteri in materia. A questo punto potrebbe sembrare che la disciplina convenzionale dello sciopero non attinga ad una sufficiente carica di efficacia o forza di applicazione, ma si deve d'altronde escludere (per quel che già ho accennato) che l'altra e ben più rigorosa soluzione possa sortire risultati preferibili sia pure a questo riguardo, in quanto la prospettata efficacia reale dei patti sarebbe compromessa gravemente sul piano della effettività, di fronte alla presumibile reazione dei lavoratori, che fossero decisi a procedere nell'agitazione. E si deve forse concludere che l'efficacia dei patti sindacali non può essere correttamente misurata secondo i consueti schemi privatistici ed in prospettiva della forza cogente di sanzioni, che in pratica possano essere poi difficilmente attuate, ma va piuttosto apprezzata secondo il diverso criterio della loro effettiva attitudine ad essere osservati: ai fini della quale strumenti giuridici che per altro verso appaiono troppo labili od indiretti, possono costituire invece, nei rapporti tra le forze interessate, un puntello ben più valido al rispetto dei patti. Il tema dell'indagine mi porterebbe ancora a molte considerazioni e rilievi, sia di ordine generale che riguardo a situazioni e rapporti di specie. Basterebbe accennare all'ampio settore del pubblico impiego e dei servizi pubblici essenziali in cui vengono soprattutto agitate le ra77

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==