Renato Scogna,niglio sospensione della prestazione da parte del lavoratore; il quale, in tal modo comportandosi, incorre nella violazione della obbligazione fondamentale derivante a suo carico dal rapporto di lavoro e si espone di conseguenza alla giusta reazione da parte del datore di lavoro. Ma la impostazione del problema, e la sua stessa soluzione, mi sembrano destinati a mutare, ove ed in base ai precedenti rilievi, si mantenga ferma e ben netta la distinzione tra l'ambito della disciplina del rapporto di lavoro, strettamente inerente alla funzione normativa del contratto collettivo, e la regolamentazione dello sciopero al cui riguardo possono soltanto configurarsi impegni in proprio delle associazioni stipulanti (competenti a proclamare lo sciopero), e che in effetti viene solitamente ricondotta, ed a titolo esemplare, alla parte cosiddetta obbligatoria del contratto collettivo. Mi pare di poter sostenere allora che le associazioni sindacali, in quanto proclamano lo sciopero o dispongono circa la sua attuazione in violazione dei patti, si rendono inadempienti alle obbligazioni contratte con la controparte. Ma, per quel che attiene specificamente a questo aspetto del problema, la proclamazione, contrattualmente illegittima, non cessa di esistere ed operare come tale nei confronti dei lavoratori, i quali in sua forza potranno sempre legittimamente esercitare lo sciopero. Del resto una soluzione siffatta rinviene ulteriore conferma, ed appare per altro verso ineluttabile, a voler considerare che le clausole regolatrici dello sciopero non potrebbero 1nai esercitare i loro effetti verso i lavoratori non iscritti o dissidenti, nei cui riguardi la proclamazione, illegittima çontrattualmente, conserverebbe in ogni caso il suo valore, restando così compromesso il risultato prefisso della invalidazione dello sciopero (per non dire delle ripercussioni sfavorevoli sul piano sindacale, come su quello aziendale, che in una siffatta situazione di divisione e confusione tra i lavoratori interessati fatalmente si verificherebbero). Questo non significa, bene inteso, che le clausole in questione non esplichino in pratica alcune influenze sulla posizione in merito dei lavoratori: perché, se i sindacati si asterranno, come debbono fare, dalla proclamazione illegittima dello sciopero, gli stessi lavoratori, iscritti o no, non potranno, per quel che dipende almeno dalla iniziativa delle associazioni stesse, mettersi legittimamente in sciopero. A meno che, e qui si ripropone con evidenza anche maggiore il limite della soluzione criticata, i lavoratori in agitazione non si costituiscano in coalizioni occasionali, che, superando l'azione e l'iniziativa dei sindacati, decidono a loro volta e possono farlo senza violare alcun obbligo proprio, di procedere senz'altro all'attuazione dello sciopero. 76
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