Lo sciopero fra libertà e autorità nel senso della nullità di tali clausole. Non mancano d'altronde gli esempi in taluni significativi contratti di categoria (ad esempio per le imprese metalmeccaniche a prevalente partecipazione statale), di clausole che si incentrano piuttosto sulla previsione di un termine per esperire il tentativo di conciliazione, prin1a della cui scadenza non si farà ricorso all'azione diretta; o di clausole relative alle modalità che dovranno seguirsi nella sospensione del lavoro per evitare danni o pericoli agli impianti o ai lavoratori addetti; o ancora ( ad esempio nel contratto collettivo per le imprese metalmeccaniche private) di patti ~ulla previsione di esami tecnici, procedure conciliative ed arbitrati irrituali per la soluzione di controversie inerenti all'applicazione o alla revisione di istituti contrattuali. A mè pare che, se il di.Jegno della disciplina convenzionale dello sciopero avrà successo, quest'ultima dovrà essere la sfera tipica, se non esclusiva, della sua applicazione. Si deve convenire infatti ed ancora che l'autoregolamentazione dello sciopero non deve prefiggersi tanto di sottrarre ai lavoratori l'uso di un'anna di fondamentale importanza, alle condizioni e per il tempo convenuto, quanto, ed in stretta aderenza ai principi del sistema vigente, di dare un assetto ragionevole alle vicende inerenti alla sua procla1nazione ed attuazione: con la progressiva creazione e diffusione di un corpo di regole - si potrebbe suggerire l'immagine di un codice di guerra - che valgano a contenere deprecabili eccessi ed intemperanze in una libera ed equilibrata valutazione dei diversi interessi collettivi e generali in contrasto. Tra le quali vorrei segnalare ancora, per la funzione anche e precipuamente sostanziale cui possono assolvere, i meccanisn1i delle conciliazioni e degli arbitrati volontari; con tutte le riserve però che, riguardo a quest'ultimo istituto, debbono sollevarsi in base al disposto degli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile. Rimane da affrontare il teina, forse più arduo, che è quello dell'efficacia delle clausole disciplinari dello sciopero nei confronti non solo delle associazioni stipulanti, 1na anche e sopratutto dei lavoratori interessati; da cui sembra dipendere in ultima analisi la forza e la stessa capacità di attuazione del divisato assetto della materia. Sul punto, l'indirizzo già noto, che ravvisa una stretta correlazione tra gli impegni presi con la stipula del contratto collettivo e la perma-' nenza della pace sindacale, afferma, coerentemente alla sua prospettiva, che anche per quest'altro oggetto le clausole concordate in sede collettiva esplicano la loro efficacia normativa o reale. Si spiega al riguardo che la proclamazione dello sciopero in violazione dei patti deve qualificarsi illegittima, e non. può dunque operare validan1ente in ordine alla 75
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