Nord e Sud - anno XIX - n. 154 - ottobre 1972

Renato Scognnrniglio di altri elementi, ed aprirsi ad una prospettiva feconda di sviluppi, quando la regolamentazione convenzionale avvenga in un più vasto contesto di concessioni e garanzie più o meno strettamente interdipendenti. Per cui da un lato quella che può apparire come una manifestazione di cedirnento del sindacato riguardo ad un suo mezzo essenziale di azione, diverrà una ulteriore e specifica giustificazione di fatto, tale da accrescere il prestigio dell'associazione innanzi alle categorie rappresentate; d'altro lato la dipendenza di una certa posizione di vantaggio dalla stipula, e dall'attuazione, delle clausole di disciplina negoziale ( dello sciopero) verrà a costituirne un notevole rafforzamento. Al riguardo non mancano del resto interessanti precedenti; come avviene con l'accordo 8 maggio 1953 sulle commissioni interne, ove alla previsione di una specifica tutela sostal1ziale e procedurale della posizione dei me111bri delle commissioni interne fa riscontro l'impegno dei lavoratori di astenersi da agitazioni per il caso del licenzian1ento di tali dipendenti; o ancora come avviene per lo indirizzo proclamato di già dal protocolJo di intesa del 5/7/1962, per le imprese 111etalmeccaniche e petrolchin1iche a prevalente partecipazione statale, e realizzato poi in una serie di contratti collettivi di categoria dagli anni 1963/ 64 in poi, in cui all'obbligo assunto dalle associazj0ni stipulanti di promuovere la contrattazione collettiva a livelli inferiori (provinciali, aziendali) corrisponde l'obbligo dei s·ndacati di non rimettere in discussione i punti della disciplina del rapporto già concordati in sede nazionale. Ma si possono in1n1aginare, e la esperienza d~ altri paesi lo conferma, altri tipi di corrispettivo o se si vuole di pre111io, più immediatamente connessi alla stipula ed al rispetto di regole relative alla proclamazione ed all'attuazione dello sciopero, sia in favore delle associazioni sindacali che dei lavoratori. Passando ora alla disamina dell'oggetto della regolamentazione convenzionale, è possibile contare ancora su interessanti precedenti della esperienza sindacale, e forn1ulare per il resto indicazioni, e previsioni, abbastanza agevoli. La fattispecie fin qui soprattutto emersa è quella, che infatti ho avuto occasione di richian1are più volte, delle cosiddette clausole di tregua o pace sindacale, che stabiliscono la rinunzia o sospensione dello sciopero in relazione alla stipula di più lati ac~ordi e contratti collettivi, nell'eventuale concorso di certi presupposti e per un te1npo limitato. Ma si tratta altresì di una fattispecie molto dibattuta, per i dubbi che possono sorgere, ed anche ne ho fatto cenno, considerando che in tale modo si realizza una disposizione o rinunzia, sia pure limitata, del diritto di sciopero, e che io risolverei senz'altro 74

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