Lo sciopero fra libertà e autorità l'altro lato. Mentre non mi sembra che dalla parte dei lavoratori siano idonee, almeno in pratica, a realizzare intese di tale oggetto, le coalizioni occasionali dei lavoratori stessi; che seppure possono allo stato proclamare lo sciopero, si costituiscono ed operano sotto la spinta spontaneistica delle forze di base e con l'obiettivo di incalzare e superare l'azione temperatrice (in ipotesi) degli enti sindacali, in cui si assiste semmai al fallimento in concreto della politica di regolamentazione della lotta. Per quel che riguarda gli strumenti e le forn1e della disciplina, ci si può riferire senz'altro, e secondo i precedenti offerti da una pur limitata esperienza, a quelli abituali della contrattazione collettiva, a livello di accordi interconfederali, come anche di contratti collettivi di categoria ed aziendali. Vorrei osservare soltanto che finora si è avuta una stretta connessione, anche formale, di tali patti con la stipula di accordi o contratti collettivi; in cui sono state inserite, come elementi complementari o quasi di rito, affermazioni o clausole di soddisfazione per le intese raggiunte e di impegno ad astenersi dalla lotta per un determinato periodo, o in ogni caso a sottoporre le vertenze collettive o anche individuali a tentativi di conciliazione ecc.; ma la situazione potrebbe mutare al riguardo, con l'espansione della disciplina negoziale dello sciopero fino al segno da costituire la sede ed occasione per la stipula di accordi aventi ad oggetto principale, se non esclusivo, i criteri ed i limiti di esercizio del diritto. A volersi soffermare ancora, e specificamente, sul profilo causale, mi pare di dover ribadire che la regolamentazione negoziale dello sciopero rinviene il suo fondamento, e la sua giustificazione, sul piano della realtà giuridica, in quanto persegue, di già per tale suo fine, interessi che sono certamente meritevoli di considerazione da parte dell'ordinamento positivo. L'autonoma rilevanza della funzione che ho delineato, consente di sganciarsi in certa misura dalla visione rigorosamente sinallagmatica, per cui il raggiungimento della pace sindacale (latamente inteso) rinverrebbe il suo corrispettivo (e solo allora sarebbe causalmente giustificata) nell'attribuzione all'organizzazione sindacale, e per essa ai lavoratori, di adeguati vantaggi contrattuali. Una prospettiva siffatta può risultare infatti fuorviante, ove si vogliano esaurire· tali vantaggi nella stessa realizzazione in sede di contrattazione collettiva di un determinato e più favorevole trattamento retributivo e normativo; quasi che la spinta naturale dell'azione sindacale non fosse protesa in ogni caso e senza condizionamenti alla conquista di posizioni più avanzate per i_lavoratori. Il giudizio può tuttavia arricchirsi 73
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==