Renato Scognan1iglio pero. Come bene si è rilevato in dottrina, l'art. 40 della Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano, ma in tale statuizione non può ravvisarsi una riserva di disciplina in favore della legge ( come del resto, ai sensi dell'art. 39 della Costituzione non può ravvisarsi una riserva in favore dell'autonon1ia collettiva per la disciplina del rapporto di lavoro). Mi pare difficile contestare a questo punto che, allo stesso modo della legge ed in sua assenza, gli accordi presi tra Ie associazioni sindacali e padronali o i datori di lavoro possano attuare la regolamentazione dello esercizio dello sciopero. Al riguardo la questione si pone piuttosto nei termini diversi, e certamente ardui, di valutare se gli accordi stipulati contengano effettivamente una disciplina ordinatrice o di sostegno, come poc'anzi osservavo, dello sciopero, o non ne compromettano invece la sostanza, con la imposizione di requisiti o limiti troppo restrittivi. Una indagine, quest'ultima, che potrà essere condotta solo in riferimento ai casi concreti e secondo il criterio di base che, ad onta della disciplina concordata o meglio alla sua stregua, deve essere sempre consentito ricorrere in ultima analisi, ed in tempi e con 1nodalità sufficientemente efficaci secondo il metro della esperienza sindacale, all'attuazione dello sciopero. Salvo ad avvertire fin da ora che le preoccupazioni espresse al riguardo non debbono essere sopravvalutate, se ed in quanto si ritiene di escludere che le associazioni sindacali addivengano ad intese iugulatorie del diritto di sciopero, intese che in ipotesi nepp_ure troverebbero pratica attuazione per la probabile reazione dei lavoratori interessati. Ma, a voler dare al discorso una maggiore concretezza, mi pare il caso di spingermi ormai verso la considerazione dei principali profili strutturali e funzionali dei patti in tema di disciplina dell'esercizio dello sciopero; che, per quanto esistano taluni precedenti anche nella nostra esperienza sindacale (e ne dirò tra breve ed all'occasione), costituiscono ancora, nella lata accezione che qui si prospetta, una ipotesi di soluzione, di cui in questa fase di studio conviene saggiare i presupposti ed i termini di operatività. In questo ordine di propositi va ritenuto innanzi tutto, e per quel che. già è emerso, che a stipulare i patti in questione siano legittimate le organizzazioni sindacali o anche gli organismi rappresentativi a livello aziendale, nella misura in cui sono competenti a proclamare lo sciopero da un lato, e le associazioni padronali, o specificamente i datori di lavoro in quanto soggetti passivi dello esercizio dello sciopero, dal72
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