Lo sciopero fra liberta e autorità In tale prospettiva il problema di base appare quello di stabilire se uno strumento di autotutela degli interessi collettivi - quale è lo sciopero, garantito dalla nostra Costituzione come un diritto fondamentale ed inalienabile - possa costituire l'oggetto di negazione, rilevante e valida, tra le organizzazioni competenti a proclamarlo e le controparti interessate. A dire il vero già jn linea di principio si dobrebbe escludere che gli organismi sindacali, pure competenti a promuovere lo sciopero, possano prestare il loro assenso ad atti di rinunzia o disposizione, tali da compromettere in radice, e contraddittoriamente, quell'autotutela delle categorie lavorative che per suo mezzo si vuole realizzare. Ma alla stessa stregua si dovrebbe pure convenire che l'esercizio dello sciopero, nella vasta ga1nn1a delle su occasioni e direzioni, come delle modalità di decisione ed attuazione possa costituire la materia di intese o una posta di scambio, che non intacchino la sostanza del diritto. Il discorso sembra con1plicarsi riguardo al nostro ordinamento per la immanenza dell'art. 40 della Costituzione: il cui disposto ha dato la stura ad un aspro e vivace dibattito specificamente rispetto alla validità delle clausole di tregua, in quanto segnano la rinunzia temporanea del diritto di sciopero. Sul punto si e fatto valere soprattutto l'argomento che le associazioni competenti non potrebbero disporre legittimamente sul diritto di sciopero. laddove questo 1 on è consentito ai singoli lavoratori che del diritto ;,tesso sono in definitiva i beneficiari (e si dice anche i titolari). Qui non è certo possibile, lo ripeto, svolgere il discorso sulla natura e spettanza del diritto di sciopero nelle sue diverse fasi; ma ho g·à accennato, e mi Cìnbra difficilmente contestabile, che lo sciopero costituisce un diritto tipicamente collettivo per la sua natura e funzione, anchs se neces ari~unente si riverbera nelle posizioni individuali dei lavoratori legittimati in sua forza a sospendere la prestazione (nella quale tuttavia possono continuare, ma, e vorrei spieganni meglio, in dipendenza del diritto o libertà di lavorare, e non già perché essi dispongono individualmente del diritto di sciopero). L'argomento è dunqu'-' forviante e va rettificato, r·affermandosi che i singoli lavoratori (e datori di ìavoro) non hanno competenza a disporre in materia di atti ed interessi collettivi (con la conseguente irrilevanza in toto di ogni accordo individ~ale che pretenda di regolare lo sciopero). Si deve convenire, alla stessa stregua, che i soggetti collettivi, di tale competenza investiti, siano an1messi anche nel nostro sìstema di diritto a dettare la regolamentazione dei requisiti o 1nodalità di attuazione, nel quadro di una disciplina di sostegno dello scio71
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