Rena10 Scognan1iglio massa o dei gruppi attivi dei lavoratori appartenenti alle categorie o a singole aziende, all'uopo deliberando modi e tempi di astensione dal lavoro, con effetto nei confronti di tutti i lavoratori cointeressati, iscritti o no ai sindacati in lizza, che tuttavia non è vincolante nei confronti dei lavoratori stessi ( sia pure iscritti al sindacato o aderenti in partenza allo sciopero), che conservano pur sempre il diritto di lavorare. A questo punto si può dire seminai ed al più che il contratto collettivo pone termine di regola ad una fase di contrasti, che frequentemente esplode nella proclamazione di scioperi; e che per converso la fase di lotta può sempre riprodursi per la sopravvivenza di nuove ragioni ed esigenze, valide o reputate tali, e non ancora soddisfatte allo stadio della regolamentazione vigente del rapporto di lavoro e della sua applicazione. Sul piano dell'efficacia giv.ridica si può osservare ancora che il contratto collettivo costituisce la fonte e la misura dei diritti e degli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro inerenti al rapporto di lavoro, tra i quali non può farsi rientrare però lo sciopero, che è un diritto di natura e funzione collettiva, destinato ad esplicarsi a livelli individuali proprio con l'astensione dal lavoro, ed in questo senso con la negazione o il superamento degli obblighi derivanti dal rapporto. E che allora lo sciopero, come strumento di autotutela dei lavoratori per la realizzazione di interessi collettivi, si pone di necessità (e per quel che già ho detto) su un piano parzialmente divergente, cosicché, ed è questo il punto, la sua attuazione non può di per sé dare luogo all'inadempimento (del contratto collettivo). Mi pare di poter concludere allora sul problema di base, e prendendo le distanze dall'autorevole indirizzo di cui ho riferito, che il contratto collettivo non contiene, e non può contenere in quanto tale, la implicita regolamentazione negoziale dello sciopero, seppure per il solo effetto, 1na è quello più grave, della sua temporanea rinunzia o sospensione. Questo non toglie, bene inteso, che in occasione della stipula dei contratti collettivi di categoria, come anche di più ampi accordi interconfederali, si possono stipulare patti e clausole di cosiddetta tregua sindacale ( la temporanea sospensione dello sciopero). Ma clausole siffatte vanno ricondotte allora e valutate nella prospettiva ben distinta e più lata della disciplina negoziale dello sciopero nelle sue molteplici 1nanifestazioni (non sempre pertinenti, come l'esperienza an1monisce, alla composizione in senso stretto delle controversie economiche), quale può profilarsi con riguardo alle diverse fasi di vita ed attuazione del diritto; e specificamente di fronte alle situazioni ed esigenze determinate dalla sospensione di attività di peculiare importanza sociale: ed è questo il punto di approdo della mia indagine. 70
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