Lo sciopero fra liberla e autorità di pacificazione, cosicché per riconoscere un proprio spazio alle clausole dette di tregua bisogna pensare a qualcosa di diverso. Si perviene qui all'estrema scarnificazione dell'opinione riferita, che ne mostra poi il limite: nella constatazione che tutto si riduce allora all'effetto normale ed esistenziale del contratto, per cui gli impegni debbono essere rispettati. Ma si propone allo stesso modo, ed in piena evidenza, la questione se lo sciopero possa effettivamente configurarsi come un precedente ed un punto di passaggio per la stipula del contratto collettivo, che con la conclusione e vigenza ne preclude la proclamazione (il c.d. relative Friedenspf[icht dei tedeschi), o se questo può essere soltanto una conseguenza di fatto ed occasionale, se pure auspicabile, restando per il resto separate ed indipendenti, sul piano dell'ordinamento sindacale con1e di quello giuridico, la sfera di azione e di efficacia del contratto collettivo e dello sciopero. A me sembra che, ad una disamina sufficientemente approfondita dei criteri di rilevazione, come dei dati strutturali e funzionali dell'una e dell'altra figura si debba convenire sulla validità di quest'ultima alternativa. In linea generale sembrano altrettanti punti fermi che il contratto collettivo costituisce lo strumento, mediante il quale le associazioni od , organismi, che si formano ed assumono la titolarità degli interessi collettivi in forza dell'adesione dei singoli lavoratori, provvedono all'autoregolamentazione convenzionale, di intesa con le contrapposte associazioni o con i datori di lavoro, degli interessi di rapporti di ordine collettivo; e lo sciopero si identifica in un atto ed un momento di lotta per la soddisfazione di fini collettivi (dei lavora tori), che può essere promossa solo da parte di enti sindacali o di coalizioni spontanee, intorno a cui si coagulano le volontà e le istanze dei prestatori di opera, anche se perviene alla sua piena ed effettiva realizzazione con l'astensione dalla prestazione degli stessi lavoratori. Di conseguenza nella stipula del contratto collettivo le associazioni sindacali operano sul piano e nei limiti della conseguita sfera di autonomia (collettiva); nel cui esercizio, da un Iato possono assumere obblighi in proprio, dall'altro e specificamente sono ammesse a dettare la disciplina del rapporto di lavoro di categoria con efficacia normativa nei confronti dei singoli lavoratori e datori di lavoro (che tale sfere. di autonomia collettiva non possono invadere e menomare a mezzo di con tratti individuali). Nel caso. dello sciopero invece gli enti sindacali o gli organismi all'uopo costituiti scendono in lotta per la realizzazione di interessi ancora in movimento, ed in fase di contestazione, sotto la spinta della 69
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