Renato Scognamiglio contiguo della contrattazione collettiva, esplode il dissidio, che solo in parte e tendenzialmente può essere regolato, tra. la libertà sindacale, quale n1atrice e base di rilevazione degii interessi collettivi di categoria, e fonte degli stessi organismi e strumenti della loro tutela, e la insopprimibile esigenza ed aspirazione alla realizzazione di un assetto e disciplina unitaria degli enti rappresentativi e della loro azione che implica fatalmente un momento autoritativo. D'altronde un punto di approccio suggestivo, se non addirittura obbligato a tener conto di autorevoli posizioni dottrinali e giurisprudenziali, mi pare offerto proprio dalla considerazione correlativa degli elementi di contatto e dei punti di divergenza tra i fenomeni dell'autonomia collettiva e dello sciopero. Certamente, ed ho già avuto modo di avvertirlo, l'una e l'altra figura affondano le loro radici nella libertà sindacale, offrendo gli strumenti rispettivamente della composizione pacifica e della lotta per l'affermazione degli interessi di categoria. Ma l'indirizzo cui accennavo si spinge, a quanto sembra, ben più in là: fino a ravvisare un rapporto di compenetrazione o quasi di intrinsecità tra contratto collettivo e sciopero. Per cui, e sono le espressioni di una recente pronunzia del Supremo Collegio, lo sciopero va considerato come uno strumento giuridico necessario « per far valere ed esercitare nel campo tipico degli interessi collettivi di lavoro quel potere di disposizione che è essenziale ele1nento della negazione e della formazione della norma collettiva ». Nella stessa prospettiva si ritiene di attribuire efficacia dispositiva riguardo al diritto di sciopero alla clausol~ « le rappresentanze dei lavoratori firmatari dichiarano di considerare soddisfatte con il presente accordo le rivendicazioni dei lavoratori dipendenti aziendalmente proponibili nel quadro dell'attuale contratto collettivo di lavoro». Si registrano in questo senso i rilievi di chi affenna in linea generale che, proprio per la stretta connessione tra gli art. 39-40, deve ritenersi che la Costituzione abbia voluto considerare il diritto di sciopero in funzione del contratto collettivo come mezzo di pressione economica per giungere ad una regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro. E di chi, riguardo alla specie decisa dalla Cassazione, ribadisce che anche nel contratto collettivo opera la corrispettività delle posizioni assunte dai contraenti, cosicché gli impegni del datore di lavoro rimarrebbero senza causa, se dal lato dei lavoratori non fosse offerto in contropartita di astenersi da ogni ulteriore richiesta fino alla scadenza del contratto nazionale. Da ultimo fa il punto sulla questione la autorevole considerazione che in sostanza la tregua convenuta in clausole o patti particolari non è altro che la tregua conseguente al contratto come strumento 68
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