Nord e Sud - anno XIX - n. 154 - ottobre 1972

Lo sciopero fra libertà e autorità sindacale diretta può essere promossa dai sindacati confederati, se prima non siano state presentate dalle organizzazioni contrapposte ai singoli datori di lavoro le rivendicazioni dei lavoratori ed esperiti tentativi di conciliazione mediante trattative dirette, ed allo sciopero nei servizi pubblici essenziali si può ricorrere come in casi eccezionali ed accuratamente vagliati con l'autorizzazione delle Camere del lavoro provinciali o delle stesse confederazioni; e sopratutto, per il suo tono ben più specifico ed incisivo, ad un documento approvato dai sindacati unitari dei lavoratori delle Ferrovie, che detta apposite disposizioni, e misure cautelative, rispettivamente per la proclamazione e notifica dello sciopero, e per le sue modalità cli attuazione. Tale regolamentazione può esplicare, peraltro, la sua rilevanza ed efficacia soltanto nell'ambito ed alla stregua della realtà sindacale, da cui pro1nana. Cosicché gli enti sindacali possono in ipotesi sempre revocare o modificare le disposizioni i1npartite, attraverso gli organi e nelle forme in cui possono prendere in questa o nelle altre materie di competenza le proprie decisioni. E vincoli esterni, sempre dell'ordine sindacale, potranno darsi solo in occasioni e direzioni particolari: eventualmente nel quadro degli accordi raggiunti con altre organizzazioni sindacali sui termini dell'azione unitaria di lotta; ed in ogni caso, ma in un senso ben diverso, nei rapporti con gli associati, tenuti a seguire le regole di condotta di cui sono destinatari. Salvo ad avvertire che a quest'ultimo riguardo solo fino ad un certo punto gli enti sindacali potranno far sentire la loro autorità, dovendo tener conto, sopratutto nella sfera dell'autodisciplina dello se· opero, delle richieste e degli un1ori della base (i lavoratori di categoria), dalla cui adesione l'azione sindacale soltanto riceve sostegno e trae la sua attendibilità. Le speranze maggiori, e le prospettive piu feconde, per una disciplina dello sciopero, che costituisca una valida alternativa al regime della legge, sembrano poggiarsi 3 questo punto sulle intese che in materia possono realizzarsi tra le organizzazioni sindacali e quelle contrapposte dei datori di lavoro; se ed in quanto siano dotate di un potere rappresentativo adeguato al fine di attuare una regolamentazione delle lotte del lavoro. Sul punto l'esperienza sindacale offre di già elementi e suggestioni, e ci mostra precedenti, che tuttavia non si compongono ancora in un quadro di istituti e regole sufficienten1ente consolidati ed adeguatamente operanti agli effetti della realtà sindacale e tanto meno di quella giuridica. Qui infatti, e non diversamente forse che riguardo al fenomeno 67

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