Nord e Sud - anno XIX - n. 151-152 - lug.-ago. 1972

Trasporti, Mezzogiorno e Regioni verificare con quali mezzi e con quali propositi una politica dei trasporti in sede regionale vada promossa. In particolare nessuno deve nascondersi la possibilità e la necessità che le Regioni adottino una più organica disciplina della complessa n1ateria dei trasporti di competenza regionale, specie per quanto riguarda i trasporti in concessione. A tale proposito si rende indispensabile una riforma del sistema di gestione dei servizi di trasporto collettivo che superi l'ormai logoro regime della concessione a privati, e favorisca da un lato l'unificazione della gestione dei trasporti e dall'altro la sua prevalente acquisizione alla direzione pubblica. Circa la legislazione vigente occorre notare che entrambi gli istituti sui quali si fondano prevalentemente i trasporti locali - la « concessione » e la « municipalizzazione » - appaiono strumenti superati, come la prima, o del tutto inadeguati, come la seconda. A proposito dell'istituto della « municipalizzazione » è stato opportunamente rilevato che « un tal sistema -- di tutto rispetto in se stesso e che sembra non abbia nulla per sfigurare anche nell'ordine delle esigenze fatte proprie dalla Co5tituzione in matena di autonomie locali - era stato visto alle origini, con esclusione di ogni altro, come l'ottimo anche per la materia dei trasporti, laddove tutto il succedersi della 'legislazione di settore' ha rappresentato, in vari termini, l'offuscamento e lo snaturamento di tale sistema » 2 • Quanto all'istituto della « concessione » in materi.a di trasporto locale non ferroviario, per comprendere quale sia la farragine e la confusione legislativa in cui ci si muove, basta riferirsi al giudizio non da ora espresso da Massimo Severo Giannini il quale, riferendosi alle norme che regolano appunto il « sistema per concessione» ha osservato che, mentre è possibile che lo Stato riservi a se stesso « l'esclusiva di tutte le linee di trasporto », « è difficile intendere una legislazione, in cui una norma in tal senso non si trova scritta in nessuna legge, manca un organo dello Stato che gestisca istituzionalmente imprese di trasporto non ferroviario, e ciò nonostante gli imprenditori di trasporti di linea, diversi da quelli ferroviari, siano assoggettati a concessione, si rilevi, anche se imprenditori pubblici (come le aziende n1unicipali o provinciali) » 3 • La nuova disciplina giuridica dei trasporti regionali andrà quindi, approfondita dalle singole Regioni in termini tali da condurre ad inno2 V. Aet:URSO- A. RAGOZZINI, L'intervento dei Comuni in materia di trasporti pubblici su strada nel quadro dell'ordinamento regionale, in « Riv. Trim. di Diritto Pubblico » n. 2, 1971. 3 M. S. GIANNINI, Tramvie e autolinee di interesse regionale, in « Studi prelimiminari sulle leggi cornice per le Regioni», ISAP 1968. 93

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