Bruno Visentini per cento per tutti gli acquisti fatti dopo il 25 maggio, si fa luogo al rhnborso della differenza. Tuttavia basta enunciare una tale soluzione per accorgersi subito che essa sarebbe inapplicabile. a causa delle complicazioni e delle difficoltà pratiche. Infine, dobbiamo prendere atto che l'IGE finisce davvero ingloriosamente la sua storia. A proposito di questa imposta ne abbiamo viste tante: aliquote differenziate, aliquote consolidate, abbonamenti, e via discorrendo. Ne abbiamo viste di tutti i colori; ma finora non si erano mai viste aliquote differenziate per soggetti che acquistano il prodotto. È quanto accade invece con questo provvedimento: l'imposta è cioè, in pratica: del 3 per cento se l'acquirente è un industriale, del 3 e sessanta se l'acquirente è un dettagliante e del 3 e ottanta per cento se è un grossista. Ma come fa il venditore ad accertare a quale categoria appartenga il suo cliente? Esiste, per di più, nella nostra legge sull'JGE una disposizione che stabilisce la responsabilità solidale nei confronti del fisco. Le istruzioni n,zinisteriali emanate a questo proposito dicono che quando il contribuente ha in mano una dichiarazione del suo acquirente è esonerato da responsabilità. Forse le istruzioni vanno al di là della legge, ma per il contribuente costituiranno ele111ento di tranquillità e l'Amministrazione dovrà rispettarle. Tutto questo però comporta una grande confusione. Facciamo presto, dunque, ad approvare questo provvedirnento. Guai se lasciassimo scadere il termine per la conversione in legge di questo decreto. E cerchiamo di partire bene dal J- 0 gennaio del 1973, con l'IVA. Vorrei adesso fare alcune considerazioni per quanto attiene ai collegamenti con le imposte dirette. Sul fatto che la· rifor111.adebba costituire un tutto coniplessivo, non mi pare possa esserci alcun dubbio. La sostanza della riforma sta assai più nelle hnposte dirette che non in quelle indirette. Se quindi ci preoccupassilno di disciplinare soltanto la 1nateria delle imposte indirette, e non quella, più irnportante, delle imposte dirette, ripeteren1mo il precedente della legge Meda: quella legge introduceva in Italia una bellissilna rifonna dell'imposizione diretta, ma rimase sempre una legge delega senza decreti delegati. Il sistema attuale delle imposte dirette, per di più, è veramente intollerabile per la con.fusione che crea, per le aliquote che prevede: in fatto di complementare vigono oggi le aliquote del 1951 ( epoca in cui la moneta aveva un maggior valore), n1a aggravate con tutte le sovraliquote applicate nel 1961--1962; in 1nateria di successione vigono ancora le aliquote del 1948. Del resto - come si rileva dalle tabelle opportunamente pubblicate dal collega Pandolfi - il nostro è un sistema che si basa purtroppo 74
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