Nord e Sud - anno XIX - n. 151-152 - lug.-ago. 1972

Cronache parla,ncntari e scorte, perché se anche l'onere cumulativo della cascata è del 3 per ·cento anziché del 4, è chiaro che, nell'imminenza dell'entrata in vigore dell'IVA, l'impresa non ha ragion.e di caricare i propri acquisti nem1neno del 3 per cento. Dunque, appena due mesi dopo aver legiferato bene, si è introdotta una norma non buona e si è finito per elin1.inare lo strumento che doveva consentire che nell'ulti1no periodo di applicazione dell'IGE gli acquisti non fossero scoraggiati. A causa dei precedenti legislativi l'attuale provvedinzento che stiamo convertendo in legge non poteva essere 111iglioredi quello che è. La innovazione è che l'attuale provi;edin1e11to invece di prevedere un diritto di rimborso per l'IGE pagata sllgli acquisti dell'ulti,no periodo, concede addirittura la riduzione di aliquota. La chiarna « esenzione », del 25 o del 10 o del 5 dell'imponibile, ma si tratta in pratica di una riduzione . . di aliquota. Aggiungo che, praticaJnente, la dispo izione non può che essere applicata con1.e riduz.ion.e di aliquota - co111e del resto hanno riconosciuto le istruzioni 1ninisteriali - perché i siste111.imeccanografici non consentono di rifare tutti i progra,nmi degli elaboratori elettronici riducendo l'imponibile, 1na consentono soltanto di farlo (per il breve periodo di pochi 111esi) riducendo l'aliquota. In pratica questa è la portata della norma. Senonché, per le ragioni che ho esposto, in tale n1.odo viene meno il risultato che iniz.iohnente si voleva raggiungere, di evitare remore e disincentivi agli acquisti di corte nella fase finale dell'IGE. Il prov1 edin1.ento fa poi riferi111ento al 25 1naggio 1972 co1ne data fino alla quale vale il diritto al rùnborso per i beni acquistati dal 1° settembre 1971 ( è facoltà del contribuente di fare un inventario al 25 maggio qualora ciò gli sia conveniente). Il contribuente si trova così ad avere acquisito in via definitit a il diritto al rimborso di ICE per tutti gli acquisti dal 1° sette1nbre 1971 al 25 n1aggio 1972. Per il periodo successivo egli paga un'aliquota ridotta. Tutto questo però non riesce a far raggiungere lo scopo, di evitare nella fase finale disincentivi agli acquisti, che l'articolo 16 originario della legge delega si era prefisso. Ma ormai non è possibile fare altro. La disciplina si applica ormai da due mesi: e l'errore, del resto, ricorre fin dal provvedimento del dicembre 1971. In. questa nzateria così delicata accade che, se si vuole rimediare ad un errore, si finisce col peggiorare di più le cose. Tecnicamente la strada per raggiungere una soluzione potrebbe esserci. Si potrebbe consentire di fare l'inventario anche al 31 dìce1nbre 1972 stabilendo che se le merci che sono in inventario a quella data fossero state soggette ad un'IGE che, se fosse stata applicata con l'aliquota del 4 per cento sarebbe maggiore della riduzione derivante dall'applicazione dell'aliquota del 3 73

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