Nord e Sud - anno XIX - n. 151-152 - lug.-ago. 1972

Cronache parlantentari non certo esenti da in1perfezioni. Ricordiamo, per cominciare, l'articolo 17 della legge di delega, che rappresenta veramente un esempio da antologia (nii riferisco alla legge del 9 ottobre 1971, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1971). Quell'articolo prevedeva che il Governo emanasse entro 180 giorni, e quindi entro il 17 aprile 1972, i provvevedimenti delegati; ma, due righe dopo, quello stesso articolo (che, ripeto, dava 180 giorni di tempo al Governo per l'emanazione dei provvedimenti delegati) stabiliva che i provvedimenti delegati dovevano entrare in vigore il 1° gennaio 1972. Non so davvero come il legislatore si sia potuto mettere d'accordo con se stesso per avere stabilito nella secanda riga dell'articolo 17 che vi erano sei mesi di tempo per l'emanazione dei provvedimenti delegati e, nella riga s1 uccessiva, che tali provvedimenti dovevano invece entrare in vigore quattro 1nesi e mezzo prima del termine ultimo per la loro ernanazione. Credo che nella tecnica legislativa questo sia un esenipio di come non si deve legifera re. Che occorresse un rinvio, quindi, il Parlamento sapeva benissimo. E infatti, appena pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge di delega, otto giorni dopo il Parlamento si è posto al lavoro per disporre la proroga di sei mesi dell'entrata in vigore dell'IVA; ed è venuta fuori la legge di proroga 6 dicen1bre 1971, n. 1036, esattamente due mesi dopo la pubblicazione del decreto di delega. Si sapeva pertanto fin dal primo momento che la proroga doveva avvenire. Regime transitorio. Il regin1e transitorio corretto era indubbiamente, a mio parere, quello dell'articolo 16 della legge di delega. Quali sono i problemi di un regùne transitorio tra IGE ed IV A? Sono due. Il prùno è che, nella fase finale dell'IGE (che è un'imposta a cascata e quindi che non si recupera, se non conglobandola nel prezzo), non vi sia un disincentivo agli acquisti, sia di beni stru1nentali, sia di scorte, per il fatto che sta per entrare in vigore un'imposta che non è più a cascata, ma invece a detrazione (cioè l'IVA che si paga sugli acquisti si detrae dall'IVA che si recupera per rivalsa sulle vendite effettuate e che si deve versare all'erario). Allora è chiaro che, nell'ultùno periodo di applicazione dell'imposta a cascata, nessun imprenditore,· nessuna impresa compra prodotti sui quali grava un'IGE che non può poi detrarre dall'IVA. Di qui la necessità di disciplinare la materia in modo adeguato, affinché questo disincentivo non si verifichi. Quindi, non provvedimenti congiunturali, cioè incentivanti, ma semplicemente disposizioni intese ad evitare una remora, ad evitare un disincentivo, ad evitare qualcosa che bloccherebbe per gli ultimi mesi di applicazione dell'IGE gli acquisti, sia di beni strumentali, sia di magazzino. Questa è la prima esigenza. 71

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==