Bruno Visentini Che cosa ci dice i! parere del CNEL? Dice che vi saranno in generale alcuni prezzi in leggero aunzento, altri in leggera diminuzione. I punti sui quali richiama l'attenzione un po' allarmata e preoccupata sono essenzialmente due: quello per alcuni prodotti base nel settore alimentare e quello dei prodotti tessili. Come ho avuto n-Lododi dire in Commissione - e chiedo scusa ai colleghi che riascoltano questa mia argomentazione - credo che qui, in sede legislativa, non abbiamo necessità di far nulla, perché abbiamo tutta la possibilità che la materia sia opportunamente regolata in sede di provvedin1ento delegato. Nelle riunioni della Conunissione, ho già richiamato l'attenzione del ministro delle finanze ( e rinnovo qui questa preghiera) affinché in sede di provvedimento delegato (secondo quanto consente l'articolo 15 della legge delega che dà ampia facoltà al Governo, nell' es'ercizio della delega, di emanare disposizioni transitorie), si preveda un regime transitorio e quindi ternporaneo disponendo l'alleggerimento di aliquote o l'esonero (si tratta di un fatto tecnico sul quale non sto a soff ermanni, se sia cioè preferibile l'esenzione temporanea o se sia preferibile un'aliquota molto ridotta in via temporanea) per quei prodotti alimentari che oggi sono esenti dall'IGE e che sono sostanzialn1ente cinque e per alcuni altri soggetti ad aliquote ridotte di I.G.E. Altrettanto può esser fatto in via transitoria, n.el provvedimento delegato per alcuni prodotti tessili. Poiché credo che particolarmente in questa materia si debba rifuggire da enunciati generici, pensando a come la norma potrebbe essere formulata, ne proporrei una certa formulazione. Basterebbe per esempio disporre che per le cessioni e le importazionì dei prodotti alimentari che secondo le disposizioni in vigore alla data del 31 dicembre 1972 sono esen.ti dall'JGE l'aliquota dell'in1posta sul valore aggiunto è ridotta a x per l'anno 1973, a x per l'anno 1974 e a x per l'anno 1975. Altrettanto per quelle cessioni o importazioni di prodotti che secondo le disposizioni in vigore, sempre alla data del 31 dicenzbre 1972, cioè l'ultimo giorno di applicazione dell'IGE, sono soggette alle aliquote condensate inferiori ad una certa 111isura. In questo modo, con una via tecnicamente estremamente semplice, noi abbiamo la possibilità di evitare che per queste due categorie di prodotti, che sono le uniche sulle quali il CNEL 1nanifesta le sue preoccupazioni, vi sia il rischio di un au111ento di prezzi in conseguenza dell'applicazione dell'IVA. Questo avrà un costo nel gettito. Non sto a dire i conti che io stesso approssimativamente ho fatto perché è sempre difficile avere dei dati nel nostro paese. Credo conzunque che il costo sia piuttosto limitato. Ritengo 68
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