Nord e Sud - anno XIX - n. 151-152 - lug.-ago. 1972

l\1arinella Balestrieri Terrasi tuti regionali elaborati dalle Regioni e approvati dal Parlamento. Rispondendo ad uno schema comune, essi esordiscono chiarendo quali sono gli obiettivi generali che l'attività legislativa e amministrativa delle Regioni intende soddisfare con il concorso dello Stato e degli enti locali; obiettivi che fanno appunto riferimento al processo globale di sviluppo economico e sociale delle Regioni e vanno dal diritto allo studio alla piena occupazione, all'assetto del territorio, alla programmazione dei servizi sociali e della ricerca scientifica, e così via. Il metodo della program1nazione viene accolto come lo strumento che consente di raggiungere tali obiettivi; le Regioni si pongono come soggetti autonomi che concorrono alla formulazione del piano economico nazionale e ne accolgono le direttive, e come artefici dei piani di sviluppo economico regionale, nel cui ambito svolgono gli interventi di propria competenza. Inoltre, è esplicita in tutti gli statuti la volontà di suscitare la massi1na partecipazione dei cittadini all'attività delle Regioni. Non solo si prevede la partecipazione degli enti locali, delle confederazioni sindacali e delle forze produttive all'attività di programmazione, ma si prevedono varie forme di consultazione dei diversi organisn1i su questioni di rilevante interesse generale e si favorisce l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi. La seconda concezione del ruolo delle Regioni nell'ambito della crisi dello Stato valorizza soprattulto gli aspetti organizzativi e di ammodernamento dell'amministrazione pubblica connessi con l'attuazione dell'ordinamento regionale. Liberata da una enorme n1ole di lavoro esecutivo, l'an1ministrazione centrale viene 1nessa in grado di assumere quella funzione di indirizzo e coordinamento che è necessaria per mantenere la coerenza fra atti esecutivi e direttive emanate in sede politica. Nell'ambito di una tale impostazione, la Costituzione è interpretata in modo estensivo per quanto riguarda le n1aterie di competenza delle Regioni, ma in modo restrittivo per quanto riguarda la esclusività delle competenze. La legge finanziaria ( 16 maggio 1970) stabilisce, ad esempio, che nelle materie indicate dalla Costituzione resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle Regioni che rispondono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del Programma Economico Nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. I successivi decreti delegati con cui si è proveduto recentemente a trasferire le funzioni amministrative alle Regioni nelle materie stabilite dalla Costituzione hanno n1antenuto, inoltre, specifiche competenze statali in tutte le materie, venendo meno ad uno dei requisiti principali che si erano sostenuti a proposito dell'ordina1nento regionale: l'abolizione del sistema binario 114

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