Nord e Sud - anno XIX - n. 151-152 - lug.-ago. 1972

Vittorio Barbati anche di quelle che possono sorgere in aree molto lontane. È fin troppo chiaro che, stando così le cose, l'autonomia legislativa delle Regioni per queste materie va considerata in un quadro molto più ampio. Anche per le tranvie e le linee automobilistiche di interesse regionale, la navigazione e i porti lacuali, il turismo e l'industria alberghiera, l'urbanistica, la viabilità, l'agricoltura e le foreste vale quanto si è detto a proposito della necessità di collegare strettamente i meccanismi legislativi ed amministrativi regionali a meccanismi più ampi. In modo più o meno stretto, tutte queste materie, di rilevante importanza economica e non solo economica, riguardano l'assetto del territorio, l'integrazione della rete nazionale dei trasporti e delle comunicazioni, i rapporti città-campagna, i processi di sviluppo delle aree metropolitane, le localizzazioni dei complessi produttivi, le complementarietà economiche fra le varie zone del paese, ed anche le direzioni da imprimere eventualmente alle correnti di scambio che legano il nostro paese agli altri membri delle Comunità Europee nonché alle altre nazioni con le quali queste correnti sono già state stabilite o possono essere stabilite. Si tratta inoltre di questioni intimamente legate alle « funzioni» dello Stato, e particolarmente alle azioni ed agli interventi che questo attua nel campo economico. Come si può dedurre da questa brevissin1a scorsa, i problemi concernenti la definizione dei fini « specifici » delle Regioni, e quindi delle loro sfere di azione autonoma, presentano eccezionali difficoltà, perché vari fini che all'epoca della promulgazione della Costituzione potevano essere considerati tali, hanno cambiato natura, in seguito all'evoluzione socioeconomica e tecnologica verificatasi da allora ad oggi. Prima di procedere oltre, e cioè prima di considerare con uguale rapidità altri problemi sollevati dalla « nascita» delle Regioni a statuto ordinario, è il caso di far notare che, con le definizioni prima date di fini, o se si preferisce di « funzioni », non abbiamo assolutamente inteso pervenire a conclusioni assolute e definitive. Abbiamo solo voluto tentare un approccio « metodologico », non tradizionale, alla questione, al fine di esplorare, o meglio di cominciare ad esplorare, una via che potrebbe offrire ulteriori possjbilità di approfondimento. E procediamo. La «nascita» delle Regioni ha dato nuova attualità ad altri due ordini di problemi, entrambi strettamente collegati a quelli relativi ai fini di cui si è parlato: i proble1ni di ordine giuridico, concernenti i rapporti fra lo Stato e le Regioni, ed i problemi di « democratizzazione », che riguardano i gradi e le modalità della partecipazione 106

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