I nodi delle Regioni Non è ovviamente possibile esaminare nei dettagli tali decreti, che prevedono anche il trasferimento alle Regioni del personale statale che svolge le funzioni amministrative concernenti le materie in essi indicate. Esamineremo piuttosto i caratteri di alcune di tali « funzioni » - ormai possiamo definirle così - per porre in evidenza i loro legami con le « funzioni » dello Stato. Per alcune di queste competenze non si possono fare osservazioni di rilievo. Si tratta, in modo più che evidente, di questioni di stretto interesse locale, per le quali l'autonomia legislativa ed amministrativa delle Regioni, ovviamente nell'ambito delle leggi della Repubblica, può manifestarsi nella sua pienezza tenendo conto solo dei limiti di carattere generale stabiliti da tali leggi. Rientrano in questo campo le circoscrizioni comunali (per le quali, comunque, dovrebbe essere impostato un valido riordinamento mediante un'azione coordinata Stato-Regioni), la polizia locale urbana e rurale, le acque minerali e termali, le cave e torbiere, l'artigianato, l'assistenza scolastica, i musei e le biblioteche di enti locali, la caccia e la pesca nelle acque interne. In una posizione intermedia, ossia come materie di fondamentale interesse locale che possono però richiedere provvedimenti di coordinazione, sia legislativi che amministrativi, di natura inter-regionale o anche di natura statale-regionale, si collocano le fiere e i mercati, gli acquedotti e i lavori pubblici di interesse regionale. Il discorso è diverso per le altre questioni, che si collegano a problemi nazionali, e talvolta anche sovranazionali, di indubbia rilevanza. Tanto per cominciare, sia l'assistenza sanitaria ed ospedaliera che la beneficenza pubblica rientrano nel quadro enonnemente a1npio della « sicurezza sociale », che chiama in causa non solo lo Stato ma anche gli enti previdenziali ed assistenziali, e che può richiedere, in un'Europa in cui la mobilità delle forze di lavoro (e non soio di queste) ha assunto proporzioni notevolissime, anche provvedimenti di carattere « sovranazionale». Un discorso simile può essere fatto per l'istruzione artigiana e professionale (soprattutto per quest'ultima). L'istruzione professionale com'era concepita all'epoca in cui fu promuìgata la Costituzione era molto diversa dall'istruzione professionale come viene concepita oggi. Se ci riallacciamo al discorso fatto prima sulla necessità di imposta-. zioni « nazionali » e « sovranazionali » da adottare in conseguenza dell'accresciuta mobilità delle forze di lavoro, appare chiaramente che l'istruzione professionale deve avere un « respiro » europeo. Si tratta di un'attività volta alla qualificazione o alla riqualificazione di grandi masse di lavoratori, in funzione non solo delle possibilità occupazionali locali ma 105
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