Nord e Sud - anno XIX - n. 151-152 - lug.-ago. 1972

I nodi delle Regioni Naturalmente, per ovvi motivi, non è possibile approfondire le relazioni che nascono da tali funzioni. È piuttosto il caso, per rimanere nel tema di questo scritto, di considerare le materie per le quali le Regioni possono emanare norme legislative (art. 117 della Costituzione), « nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato», e di esaminare brevemente i rapporti fra tali materie e le funzioni statali. Questo procedimento, è bene dirlo subito, presenta un certo margine di arbitrarietà. Sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo delle applicazioni cui possono dare luogo, le materie per le quali è sancita la potestà legislativa delle Regioni e le « funzioni » indicate nel bilancio dello Stato sono cose ben diverse. Le prime potranno probabilmente dare origine a delle « funzioni » regionali, mediante opportuni procedimenti di aggregazione, assumendo così anche contenuti finanziari ed operativi (intesi, questi ultimi, come interventi diretti ed indiretti); per il momento, tuttavia, esse rappresentano solo delle sfere di competenza legislativa e - in seguito all'emanazione di una serie di decreti delegati - di competenza amministrativa delle Regioni. Proprio attraverso questi decreti delegati, però, è stata attuata una prima aggregazione, non priva dì interesse, di queste materie, che potrebbe costituire la premessa di una futura ripartizione di carattere « funzionale » e che appare innovativa rispetto all'ordine stabilito, per le stesse materie, dall'art. 117 della Costituzione. Può essere perciò opportuno - sempre nell'ambito del procedimento di cui si è parlato, che, pur con i suoi punti deboli, appare oggi l'unico possibile per effettuare raffronti fra « categorie » abbastanza omogenee - confrontare quest'ultimo ordine con quello adottato nell'emanazione dei decreti delegati, per effettuare poi un raggruppamento per« funzioni» e confrontarlo con quello delle « funzioni » statali. Ripeteremo integralmente l'articolo 117 della Costituzione, che fissa la competenza legislativa delle Regioni: « La Regione e1nana per le seguenti niaterie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con. l'inieresse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e n1ercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di en.ti locali; urbanistica; turisrno ed industria alberghiera; tranvie e linee automobilistiche di interesse regi_onale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; 103

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