Nord e Sud - anno XIX - n. 149 - maggio 1972

Argomenti zazione e il finanziamento di opere e interventi proposti alla Regione sulla base di semplici program,mi presentati per autonoma iniziativa dalle comunità stesse. Con questa facoltà il legislatore del 1971 ha saggiamente voluto provvedere affinché agli urgenti bisogni delle singole zone non siano d'ostacolo i ritardi nella messa a punto delle procedure. Ma anche il legislatore del 1933, approvando la legge di bonifica, aveva inserito con l'art. 111 una norma di analogo tenore, che prevedeva che le opere potessero continuare ad essere eseguite, in attesa del'la formazione o del co1npletamento del piano generale di bonifica. Questa norma è valsa a non provocare soste nell'azione che era stata iniziata « sotto l'impero delle precedenti leggi ». Ma, in misura ben maggiore, essa è valsa a stabilire una prassi che, dopo quarant'anni, ancora perdura: la prassi degli « stralci », con la quale, se molte ed egregie cose sono state fatte, si sono creati anche i « cimiteri di opere pubbl'iche » e le « cattedrali del deserto » e, più in generale, si è instaurato il principio che al compimento delle opere di bonifica non è necessario porre una scadenza, anche se ciò comporta l'accumulazione di ingenti interessi passivi e, talvolta, anche il venir meno dei motivi per i quali quelle opere erano state concepite. Non solo per la proverbiale parsimonia delle popolazioni, ma per la stessa modestia dei mezzi che ciascuna comunità riceverà, quando verranno ripartiti i fondi della nuova legge, non si correrà il rischio di grandi sprechi nelle zone montane. Tuttavia esiste la possibilità che le strade portino dove si sarebbero dovute creare attività rimaste poi sospese per mancanza di mezzi; che gli acquedotti giungano ad erogare l'acqua quando la gente se ne è ormai andata; che nuove zone di pascolo restino senza bestiame non essendo stato completato l'insieme di cose necessarie a sviluppare una economia zootecnica. Queste probabilità di insuccesso debbono .far meditare sulla fragilità che presenta ogni azione intrapresa occasionalmente all'infuori di un preciso programma e debbono quindi rafforzare in tutti la convinzione che il punto critico, che può decidere della riuscita della legge n. 1102, sta, appunto, nella capacità della nostra econornia di darsi una condotta programmata; una condotta cioè in cui obiettivi e risorse siano noti e definiti in un quadro di priorità, alle quali tutti gli operatori, quello pubblico e quelli privati, quello comunitario e quello nazionale, possano attenersi secondo scadenze opport_unamente stabilite. Del resto, il fatto che sia la stessa legge 1102 ad enunciare nell'art. 1 il suo motivo ispiratore, che è quello della programn1azione, dimostra come il legisl'atore sia stato il primo ad essere convinto della necessità che essa trovi collocamento in un contesto di garanzie tali da togliere la mon69

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