• Gian Giacomo dell'Angelo comp~tenze operative dei consigli di amministrazione degli enti, liberandoli da ogni carattere equivoco di rappresentatività e riservando agli or~ ganismi elettivi, e cioè al potere politico, il compito di definire gli obbiettivi da raggiungere e le risorse che in ordine ad essi vanno impiegate. Il discorso, con gli opportuni adattamenti, è valido anche nei confronti dei consorzi di bonifica, nella misura in cui si voglia superare quella loro curiosa configurazione di enti di diritto pubblico che, in un certo senso, li pone oggi sullo stesso piano della comunità montana. Superando invece le situazioni equivoche delle quali si è fatto cenno, gli organismi elettivi non potranno sottrarsi all'obbligo di aliinentare convenientemente gli organismi funzionali, in quanto questi si presenterebbero, a tutti gli effetti, come gli strumenti ai quali le Regioni debbono necessariamente fare ricorso, se non vogliono cadere nell'errore di una autosufficienza realizzata per il tramite di proprie burocrazie. In base al solo decreto delegato del 15 gennaio 1972 n. 11 ( concernente il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste), non è data alle Regioni la possibilità di dotarsi automaticamente di enti operativi strutturati alla scala dei rispettivi bisogni e di configurarne, quindi, anche gli organi nel senso prima richiamato. Esse erediteranno perciò i vari enti così come si sono venuti configurando nel tempo. Il problema quindi è destinato a riinanere, per il momento, insoluto; ma non v'è dubbio che la nuova legge per la n1ontagna gli ha attribuito un carattere di urgenza, data la necessità, anche in osservanza dei postulati della programmazione in materia di riforma del quadro istituzionale 2 , di fornire alle comunità strumenti moderni per l'assolvimento di impegni certamente non assolvibili con le sole forze degli enti locali, anche se riuniti in gruppi. 2. Sebbene i poteri attribuiti alle comunità, per esempio in materia di protezione dell'ambiente naturale (art. 9) siano rilevanti, l'insieme dei processi da attivare per ricostituire un tessuto adeguato alla mutata realtà economica e sociale della montagna richiede l'impegno di organismi specializzati e dotati dei necessari strumenti. Le stesse provvidenze emanate non possono sortire gli effetti sperati se non sono sostenute da una strumentazione in grado di farle giungere a quelle situazioni che più ne hanno bisogno, e di farle confluire in risultati d'interesse generale. Come già osservava il Rapporto Saraceno 3, « ... le possibilità di pro2 MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE, Rapporto preliminare al Programma economico nazionale 1971-75, cap. VIII, § 190. 3 MINISTERO DEL BILANCIO, Rapporto del Vice-presidente della Commissione nazionale per la programmazione economica, Roma 1963, pag. 63-67. 64
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==