Nord e Sud - anno XIX - n. 149 - maggio 1972

Maria Morra A sua volta, la legge n. 1457 del 27 dicembre 1956 istituisce un fondo di dotazione per l'esercizio del credito peschereccio senza limitazioni di carattere territoriale. I mutui al tasso del 2%, sono previsti in favore di esercenti l'industria della pesca, singoli o associati, con preferenza per quelli esercenti la pesca costiera, in linea di massima per le stesse opere indicate nella parte destinata al fondo perduto. L'importo del finanziamento non potrà superare 1'80% della spesa ammissibile, decurtata di eventuali contributi a fondo perduto, con un massimo, però, di 50 miHoni di lire da ammortizzare in un periodo da 10 a 15 anni. Poiché anche per questa forma di facilitazione creditizia i fondi disponibili sono inadeguati alle richieste di finanziamento, lo schema di disegno di legge per il rifinanziamento della legge 479 prevede nuovi fondi anche per tale tipo di intervento. Infine, la legge n. 16 del 10 gennaio 1952 prevede il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui pescherecci. A differenza di quanto avviene per il credito peschereccio, gli interessati devono, per ottenere il finanziamento, presentare domanda direttamente all'istituto di credito prescelto tra quelli ammessi ad esercitare il credito peschereccio; ed il finanziamento potrà essere accordato o meno a seconda delle garanzie ed assicurazioni che il richiedente potrà fornire. Solo successivamente gli interessati potranno presentare domanda al Ministero della Marina Mercantile (Direzione Generale della Pesca Marittima) per ottenere la facilitazione prevista. 11concorso nel pagamento degli interessi è del 3 %. Tali agevolazioni non sono applicabili ai n1utui, per i quali viene corrisposto un tasso effettivo di interesse inferiore al 5 % annuo. Sia per i contributi a fondo perduto di cui alla legge 479 che per i finanzian1enti a tasso agevolato di cui alla legge 1457, gli interessati devono presentare la relativa domanda documentata al Ministero della Marina Mercantile, tramite le capitanerie di porto competenti per territorio, le quali sono preposte all'istruttoria preliminare. Per completezza devono essere menzionate la legge 9/1/1962 n. 1, che prevede il contributo del 3,5°/o, da parte dello Stato sugli interessi passivi relativi a mutui concessi dall'IMI, per la costruzione di scafi da pesca in ferro per la pesca oceanica superiore alle 500 t.s.l. e la legge 4/1/1968 n. 19, che interessa solo indirettamente la pesca, in quanto accorda, fra l'altro, benefici in favore dei cantieri navali, per reailizzazioni di navi da pesca in ferro superiori a 50 t.s.l. Aiuti vengono concessi anche dalla Fondazione Assistenza e Rifornimenti Pesca, la quale, a norma del proprio statuto, interviene con piccoli contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato nei confronti 106

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