Nord e Sud - anno XIX - n. 145 - gennaio 1972

Autori vari rente che allo· stato attuale, invece, risulta quando non inesistente, almeno frammentario e disperso. E ciò sia per guarito concerne gli strumenti urbanistici sia per quanto riguarda gli strumenti di protezione dell'ambiente naturale che, formulati con un taglio puramente settoriale, non sono di per sé idonei ad assicurare uno sviluppo corretto del rapporto uomo-ambiente in tutte le sue implicazioni. Particolarmente lacunosa è a questo proposito, la produzio11e legislativa in materia di lotta agli inquinamenti. Infatti, solo, l'inquinamento dell'aria, allo stato della nostra legislazione, è stato· assunto come oggetto specifico di disciplina diretta, con la legge 13.7.1966, n. 615. Altrettanto non può dirsi per l'inquinamento del suolo, al quale il legislatore non ha inteso riservare alcuna specifica disciplina, né per l'inquinamento delle acque, che, da una parte, è divenuto di recente oggetto di normativa nell'a1nbito della disciplina riguardante direttame11te la pesca marittima,, e dall'altra è tornato in discussione allorché si è trattato di ratificare la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento delle acque m~rine da idrocarburi (12.5.1954) e dei relativi allegati adottati a Londra 1'11.4.1962. Organicamente, dunque, nessuna disciplina dell'inquinamento delle acque, ma soltanto norme sparse, oltre che nelle leggi citate, anche in altri pro.vvedimenti anteriori (T.U. sulle acque pubbliche del 1920; sulla Sanità Pubblica del 1934, alcune norme del cod. navig. del 1942; sulla pesca dell'8.10.1931 e così via). Può affermarsi, pertanto, che il nostro legislatore non ha ancora avvertito l'esigenza di regolare tutta la materia dell'inquinamento (dell'aria, del suolo, delle acque) con una legge organica che si ispiri a precise direttive. Le esperienze legislative degli altri paesi a economia sviluppata indicano che le vie da percorrere per giungere ad una efficace lotta all'inquinamento sono principalmente due: a) l'esatta conoscenza delle condizioni geo-economiche del territorio, per stabilire una lotta differenziata da zona a zo11a; b) la creazione di un organismo regolarmente istituzionalizzato nel sistema amministrativo, con competenza specifica, nell'ambito di ciascuna zona. Nessuna di queste due esigenze è stata avvertita dal no.stro legislatore, nel mo·mento in cui ha emanato la citata legge sull'inq11inamento atmosferico. Infatti, la divisione del territorio nazionale, adottata 110 Bibiiotecaginobianco

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