Nord e Sud - anno XVIII - n. 144 - dicembre 1971

Argomenti Da quanto precede si ricava l'impressione che, in ,più casi, ci si sia fermati a mezza strada, per la carenza di una visione d'insieme d·egli obiettivi da perseguire. Tale impressione è ancora confermata dalla lettura dell'ottavo comma dell'articolo 15, che ,dice: « Nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore ,dei deoreti delegati sarà assegnata una so,mma, stabilita dalla legge di bi1 lancio, a un fo,ndo s1 peciale da impiegare per il graduale e proporzionale risanamento dei bilanci dei comuni e delle province cl1e non siano in pareggio econo 1 mico e che abbiano deliberato un concreto piano di risanamento-. Detto fondo, istituito presso il Ministero delle finanze, sarà amministrato da un comitato co·mpoisto per no·n meno della metà da amministratori locali designati dalle a1 ssociazioni nazionali rap1 presentative degli enti interessati ». Questo comma va senz'altro considerato positivamente. Prevede l'unico possibile meccanismo per il risanamento dei bilanci comunali e provinciali, lega tale meccanismo da un lato al bilancio dello Stato e dall'altro a co,ncreti piani di risanamento, e, infine, intro 1duce un sistema fondato su1la collaborazione Stato-enti locali r1eLl'amministrazione dell'apposito fondo ·di cui contempla la creazione. Però, no11ostante i suoi positivi collegamenti, anche questo 1 meccanismo appare isolato, o almeno scarsamente inserito nel contesto di cui dovrebbe far parte. Il ri1sanamento dei bilanci comunali e provinciali non è un fatto a sé stante, avulso dagli altri processi della finanza pubblica. Sul piano tecnico, il termine di dieci anni rap 1 presenta il minimo indispensabile, date le condizio·ni tragiche in cui si trovano moltissimi enti, per avviare tale processo. T11ttavia non si può aspettare che esso finisca per dare agli enti locali la possibilità di o·perare. È vero che tali enti potranno contare sulle erogazioni del fondo per il risanamento dei loro bilanci e sul gettito dei tributi locali per svolgere le loro attività, sia di ordinaria amministrazione che di investimento. Ma è a11.cl1evero che fra questi due processi esistono necessariamente interdipendenze strettissime, che non sono state minimamente considerate. Il Legislatore ha parlato esplicitamente •di piani di risanamento. Ha fatto di più: ha prescritto, e in forma praticamente tassativa, che il fondo venga impiegato a favore degli enti che deliberino « un concreto . piano di risana1nento ». Ma non ha dedicato nemmeno un cenno di principio al collegamento dei due processi. Al limite, un ente potrebbe ottenere; con un ottimo piano del genere, i .contributi del fondo, praticando contemp-oraneamente una politica dissennata sia nella d·eterminazione delle aliquote di sua competenza sia nell'impiego delle risorse . 79 Bibiiotecaginobianco

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