.. Vittorio Barbati si po1ngono in risalto le interrelazio11i importanti - yogliamo fare qualche osservazione sul meccanismo destinato a :realizzare le prescrizioni dell'articolo 14. È il caso di riporta,re i11tegralmente il penultimo comma di tale artico.io, che dice: « Per il periodo in,dicato nel p·rimo comma, l'imposta di cui al precedente articolo 4, per le quote di spettanza d'egli enti indicati al numero 3) dell'articolo 12 3 , delle province, •dei co,muni, delle camere di co•mmercio e delle aziend'e autono·me di so·ggiorno, cura e turismo sarà a,p·p 1 licata con '1'aliquoita massima 4 • Il relativo gettito, nonché le quo,te .di compartecipazione a tributi erariali già ,di spettanza degli enti locali 5 , affluiranno integralmente al bilancio dello Stato ». ·Con questo meccanismo, da un lato, si a:ssicura agli enti locali, nei primi quattro, anni di ap1 plicazione del.la riforma, un gettito inizialmente non in.feriore a que1'lo del 1971 e da accrescere pro,gressivamente, e, da un altro lato, per lo stesso ,periodo, si dà allo Stato, facendo affluire nel suo bilancio il gettito dell'imposta locale sui redditi, una contro·partita per l'esborso che esso deve sopportare attribuendo agli enti locali le somme stabilite. Rimane ·avvo!lto nella nebbia il modo in cui dovrà avvenire tale attribuzione. E si ritorna a quanto si è detto prima, ed agli interrogativi cl1e sono stati formulati a tale prop·osito. In realtà, si ha l'im·pressione che il Legislato•re non abbia voluto affrontare questo argomento. Si può ritenere che, nel periodo transitorio, l'attribuzione agli enti locali delle somme dovute no11 potrà no,n avvenire a carico, del bilancio dello Stato semp1icemente perché, dato che sarà lo Stato ad incassare tL1tto, queste somme non· potranno· essere tirate fuori da altre parti. Il collegamento, tuttavia, appare provvisorio e determinato essenzialmente, come si è detto,, dall'esigenza di assicurare allo Stato L1na contropartita ,per quanto, esborsa. Pure, p,ro·prio un meccanismo del genere, collegato a quei piani pluriennali ai quali si è accennato, potrebbe costituire la base di partenza per la costruzione di un nuo,vo strumento di manovra della finanza p,ubblica, realmente idoneo ad agganciare le attività di queste a1 lla pro,grammazione. 3 Quattro delle cinque Regioni a statuto speciale (per la quinta, la Sicilia, è previsto un r.oeccanismo differente), e cioè Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli - Venezia Giulia e Trentino - Alto Adige e le due province autonome di Trento e di Bolzano. 4 Per le Regioni a statuto ordinario, in base al com1na settimo dell'articolo 15, l'aliquota di tale imposta « sarà stabilita nella misura dell'l per cento fino a quando le singole regioni non avranno provveduto a determinarla. Il relativo provento sarà devoluto allo Stato fino al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento regionale ». 5 Questo punto appare piuttosto oscuro: già da tempo i tributi erariali affluis~on~ al_ bilancio dello Stato, mediante il quale vengono ridistribuite le compartec1paz1on1. 78 Bibliotecaginobia~co
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