Argomenti agli enti locali - nel periodo transitorio che dovrà necessariamente precedere l'integrale applicazione della riforma - un gettito non inferiore a quello che essi percepiscono con gli attuali tributi. E si è anche preoccupato, di prevedere, con maggiorrazioni gra,duate nel cam.po, un mecca11ismo di accrescimento di tale gettito. A tale proposito, l'articolo, 14 della citata legge - con riferimento specifico ai tributi locali che essa aboli,sce (imposta di famiglia, valore locativo, sovrimposte e addizionali varie, ecc.) e che elenca dettagli,atamente .;__stabilisce: « Nei primi quattro anni di applicazione della riforma tributaria saranno attribuite dall'amministrazione finanziaria ai comuni e alle province somme d'importo pari, per il primo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971; per il secondo biennio, alle entrate riscosse nell'anno 1971 maggiorate annualmente del sette e cinquanta per cento, ... ». Più oltre, lo stesso articolo prevede, per lo stesso periodo, l'attribuzione, semp•re ai comuni ed alle province, ·di « somme di importo pari a quelle riscosse o,d attribuite nell'anno 1971, maggiorate annual,mente del ,dieci per cento », in sostituzione del gettito delle imposte co•munali di consumo (queste, che com'è noto vengono abolite, per i soli comuni) e d·elle compartecip,azioni a tributi erariali. Seguono, poi, alt·re disposizioni riferite in modo partico'lare, sulla ,stessa falsariga, ad alcune Regioni a statuto speciale e ad altri enti. Il principio è giusto e va accettato in pieno. Già oggi moltissimi enti locali si dibatto,no in situazioni estremamente difficili, ed una contrazio,ne ,del gettito loro destinato potrebbe avere conseguenze negative incalcolabili. E,d è anche giusto che si sia previsto un arco temporale di quattro anni, sia in considerazione dei tempi tecnici richiesti dall'attuazione della riforma, sia perché in tale periodo, a patto, che ci sia la volontà politica di farlo, si potrà impostare un razionale processo di riordinamento ,degli enti locali, al quale, del resto, si richiama esplicitamente la legge in esame, quando, all'articolo 12, prescrive: « Entro quattro anni darl'entrata in vigore della presente legge sarà ·stabilita, con legge ordinaria, la disciplina de~le entrate tributarie delle province e dei co,muni, diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4 e 6 2 , in relazione alla riforma trib,utaria e alle funzio·ni e ai co1mpiti che con nuovo ordinan1ento risulteranno assegnati, per legge, agli enti 1nede- . . Slffil ... ». Fin qui, nulla da eccepire. Però ~ lasciando dc, parte il dettato dell'articolo,. 12, che a,bbiamo citato· per dimostrare che, quando si vuole, 2 Tale articolo concerne la disciplina dell'imposta comunale sull'incren1ento di valore degli immobili. 77 Bibiiotecaginobianco
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