Nord e Sud - anno XVIII - n. 143 - novembre 1971

Regioni e piano zonale ai piani zo,nali - come invece dice un recente documento del CNEL 4 - la funzione di « inventariare e puntualizzare ... situazioni, tendenze e interdipendenze evolutive locali ... »; ed è ad essi che spetterebbe di « identificare soluzioni di massima per problemi risolvibili solo a lunghissima scadenza », come ha precisato il prof. Saraceno 5 ; è da essi, infine, che deriverebbe significato e rilevanza quel parere di conformità ai programmi regionali che le leggi del '70 e del '71 non tralasciano di richiedere per i piani zonali, dimenticando però che i programmi regionali ancora non esistono. Per la rilevanza che i piani di valorizzazione rivestono ai fini di « precisare le soluzioni alternative che realmente presenta un problema » 6 essi si presentano come l'atto primo da compiere in agricoltura per trasferire la progran1mazione dall'attuale fase impressionistica ad una fase di piena consapevolezza. Per questo motivo, ai piani di valorizzazione, soltanto, dovrebbero, a mio avviso, essere riservati i mezzi posti a disposizio·ne dall'.art. 2 decies della legge del 1971 7 • Non sarebbero infatti eccessivi 11ndici miliardi se questi servissero a dare alle singole Regioni una base co,noscitiva adeguata a scelte che coinvolgono l'assetto territoriale e gli indirizzi produttivi e q1lindi il futuro economico e sociale della loro popolazione agricola. In forza dei piani di valorizzazione si verrebbe, infatti, a perseguire il risultato di dare modo alla collettività agricola di esprimere e ai poteri regionali di recepire il necessario quadro di conoscenze non solo, per delineare in forma non occasionale « i criteri di comportamento dell'operatore pubblico » e per configurare « i risultati possibili ed auspicabili ... sulla base di ipotesi relative al comportameì1to degli altri operatori e del sistema in generale ... » 8 , ma anche per poter sostenere la trattativa con i poteri centrali e le comunità locali, nelle periodiche definizioni dei program1ni nazio 1 nali e regionali e per potere indirizzare e controllare quindi l'azione dei rispettivi e11ti di sviluppo. Secondo- quanto osserva il Progetto '80 in ordine agli enti funzionali, dovrebbe infatti anche per gli enti di sviluppo « essere esclusa la 4 CONSIGLIONAZIONALEDELL'ECONOMIAE DEL LAVORO, Osservazioni e proposte su « Stato e regioni: competenze in materia di politica agricola», Roma 1971. s Cfr.: P. SARACENO, La programmazione negli anni '70, Etas Kompass, 1970. 6 Cfr.: P. SARACENO,op. cit. 7 In questo senso dispone il disegno di legge contenente « Nuove norme per lo sviluppo della montagna» approvato dalla Camera dei Deputa~i il 29 aprile 1971 e trasmesso al Senato il giorno successivo. Il punto 3) dell'art. 14 deslina infatti per il 1972 la somma di L. 3 n1iliardi alla redazione dei piani di sviluppo economico sociale, previsti dall'art. 5 dello stess~ disegno di legge. Le caratteristiche di tali piani, configurate dal testo. approvato dalla Camera, li rendono assimilabili ai piani di valorizzazione ma non ai piani zonali. 8 Cfr.: Documento progra1nmatico prelilninare, op. cit. 93 :• Bibliotecaginobianco .

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