Regioni e JJiano zon,ale quegli impegni potessero ve11ire soddisfatti. Nella misura, poi, in cui i pubblici poteri sono intervenuti, realizzando le opere di loro competenza, il piano di bonifica, che pL1re, nella originaria concezione serpieriana, avrebbe dovuto essere strumento di nuovo sviluppo agricolo, si è dimo-- strato per quello che storicamente la realtà lo ha portato ad essere: un modo per impegnare lo Stato a salvaguardare o ad accrescere i valori dei beni patrimoniali privati. E se si deve riconoscere che risultati di ordine economico e sociale, anche rilevanti, sono stati ottenuti in zone di bonifica, è però anche da ammettersi che essi sono stati più il frutto di contingenze diverse che l'effetto diretto della impostazione programmatica del piano. Al suo messaggio è stata riservata l'accoglienza consentita dalle disponibilità di bilancio e dal tornaco11to del momento, 110n certamente un impegno ordinato. Anziché essere la « tavo1a » della strategia dello sviluppo del comprensorio, il piano di bonifica è riuscito così ad essere soltanto una concezione tecnocratica di quella strategia ed è stato costretto a registrare, rimanendo inerte, il contraddirsi delle decisioni politiche e il mutare dei bisogni sociali, sotto l'incessante evolversi delle condizioni economiche e delle conoscenze tecniche. Per le esigenze, alle quali la programmazione vuole provvedere, e per il co,nsenso sul quale essa vuole fondarsi, il piano di bonifica si rivela, pertanto, sia per la sua ispirazione che riflette n1oventi di una sola parte del corpo sociale - quella dei proprietari terrieri -, sia per i criteri della sua elaborazione, che prescindono da qualsiasi riferimento alle effettive possibilità, un documento inutile. Ad esso, del resto, non si fa ormai più ricorso salvo che per attingervi, quando vi sono, elementi di puro contenuto progettuale. 3. Il piano zonale nell'art. 2 decies della Legge 4 agosto 1971 n. 592. - I rischi, nei quali è caduto il piano di bo11ifica, non sono• eliminati dai più recenti dispositivi afferenti al piano zo,nale né sono da individuarsi soltanto nella richiamata interpretazione cl1e di esso hanno dato le burocrazie. È ben vero, infatti, che l'art. 49 del decreto legge n. 745 autorizza gli enti di sviluppo a predisporre i piani zonali 2nche indipendentemente dalla preventiva emanazione delle direttive n1inisteriali e che tale autorizzazione è inserita in t1n co,ntesto, che co·nsente u11a erogazione della spesa assa~ più libera di quella soggetta· alle norme generali di contabilità; ma è ancl1e vero che l'~rt. 2 decies della successiva legge n. 592 dell'agosto '71 limita .a un anno l'autorizzazione di s•pesa « per l'attuazione di interventi relativi alla realizzazione dei piani zonali e ... di 89 Bibiiotecaginobianco
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