Gian Giacomo dell'Angelo enfasi esclusiva, il dettato dell'art. 6 della legge pi~ antica, che prevede la facoltà per lo stesso Ministero di compilare direttamente il piano di bonifica. Verrebbe quasi da pensare che, per reminiscenza di questa facoltà e a garanzia contro ogni ipotetico rischio del nuovo, l'estensore dell'art. 39 sia stato indotto, anche a costo di travisare definitivamente lo spirito che animava la originaria proposta, ad affidare alle burocrazie e soltanto ad esse il compito in questione. Quanto poi ai criteri da adottare per applicare la nuova procedura, l'art. 39 pecca ancora meno di fantasia. Esso precisa che i piani saranno predisposti « ove ricorrano particolari esigenze determinate da complessi problemi economico-sociali »; dai problemi cioè che ispirano l'art. 1 della legge di bonifica in vista dei « rilevanti vantaggi » che con le opere si po,ssono arrecare ai comprensori oggetto di intervento. Se si tiene presente tutto ciò si comprendono certe interpretazioni che del piano zonale sono state date. « Mentre il piano zonale - ha scritto l'Ispettore co,mpartimentale dell'agricoltura della Lombardia 2 - deve prevedere tln concreto programma di opere infrastriLtturali per le quali, ovviamente, l'interesse della collettività dovrà prevalere nettamente ed anche coercitivamente sull'interesse dei singoli, esso deve soltanto indicare gli incentivi affinché le imprese agricole 11e prendano conoscenza anche ai fini delle scelte produttive ». È chiaro che, se l'interpretazione citata dovesse prevalere, il piano zonale non sarebbe che una edizione riveduta e corretta del piano di bonifica ...t\d una maggiore carica cogente dal lato degli impegni pubblici farebbe riscontro la totale scomparsa, dal lato degli impegni privati, di ogni riferimento a quel nesso di complementarietà tra le due sfere di azione, considerato invece dal citato art. 1 elen1ento qualificante dell'azione di bonifica. « Sono o,pere di bonifica - questo recita - quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate ... » men~re non lo sono quelle che si compiono « indipendentemente da t1n piano di bonifica ». Anche se i fatti rendono ardua la con_statazione dell'avvenuto coordinamento, essi non sono sufficienti ad inficiare il principio, ma, se mai, stanno a dimostrare la necessità di ricercare altre vie per realizzarlo. La via dell'o-bbligatorietà individuata da Serpieri si è dimostrata, infatti, inapplicabile non solo e non tanto per una sorta di riottosità dei privati a rispettare i loro impegni, quanto per la incapacità e la impossibilità dello Stato a garantire le condizioni necessarie affinché 2 A. D'ALANNO, Contributo allo studio dei piani zonali di sviluppo agricolo in Lombardia, in « Realtà economica », Rivista della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Milano, n. 8-9, 1970. 88 Bibiiotecaginobia.nco
RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==