Nord e Sud - anno XVIII - n. 143 - novembre 1971

Regioni e piano zonale tanti al Ministero 10 - dovrebbero attenersi sia gli enti già istituiti che quelli di futura istituzione. 6. Leggi quadro e piano zonale. - Se grande cura andrà posta nel seguire la messa a punto delle modalità di trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative, affinché non si precostituiscano impedimenti di rilievo per il piano zonale, non minore attenzione dovrà essere riservata al momento nel quale, con i poteri di indirizzo e di coordinamento esercitati dallo Stato a norma dell'art. 17 della legge finanziaria (L. 16 maggio 1970 n. 281), si configureranno gli spazi entro, i quali potrà espa11dersi, oltre che la funzione legislativa delle Regioni, la loro stessa capacità operativa. Come è stato da più parti osservato, la funzione di indirizzo e di coordinamento in materia economica, per potersi adeguare alla dinamica delle attività regionali, non dovrebbe irrigidirsi in strumenti formalmente prestabiliti, ma dovrebbe ritenersi assolta nei vari atti che concorreranno all'approvazione dei programmi eco11omìci nazionali e alla conseguente attribuzione alle Regionj del fondo per il fianziamento dei programmi regionali (art. 9 della L. 16 maggio 1970 n. 281). Va considerata, tuttavia, la necessità, indotta dalla stessa programmazione, di innovare profondamente alcuni complessi normativi che regolano l'azione pubblica in agricoltura e, quindi, la necessità di predisporre alcune leggi quadro. Di uno di tali complessi, quello attinente alla bonifica, si è fatto cenno; oltre che per le considerazioni svolte in n1erito alla necessità di superare l'istituto della classificazione dei compromessi ed il piano di bonifica, la legislazione del 1933 va riveduta in funzione delle nuove vedute circa la conservazione del st1olo e la difesa dell'ambiente al fine di consegnare alle Regioni un corpo di norme aggiornate, che consentano loro di sovraintendere al governo del proprio territorio evitando ogni possibile conflittualità tra settori e tra a1nministrazioni diverse. Senza entrare nella disamina di t11tte le altre carenze che la strumentazione a disposizione del settore agricolo oggi m.anifesta, basterà ricordarne ancora qualcuna per vedere come da esse dipendono in misura determinante le possibilità di riuscita del piano zonale. Tra i processi che questo dovrà essere i11 grado di attivare, quello di un intensificato afflusso di capitali all'agricoltura occuperà certamente un posto di ri10 Si vedano nel giornale « Nuova agricoltura» del 10 agosto 1971 gli schemi dei disegni di legge: « Norme di princip~o in materia di enti di sviluppo agricolo e trasferimento alle regioni çlelle relative funzioni statali » e « Norme per la istituzione degli enti di sviluppo in Lo1nbardia, Piemonte, Liguria, Basilicata e Toscana e per la delega delle funzioni statali alle regioni ». 99 Bibliotecaginobianco

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