Nord e Sud - anno XVIII - n. 143 - novembre 1971

.. Gian Giacomo dell'Angelo Quanto alle altre fur1zioni p,rima elenc~te, che lo sch·ema riserva agli o,rgani statali, è semplice intuire come le· scelte inerenti gli impianti di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli, per il fatto di non do-vere essere concepite in un~'ottica « pro"Vµ.nciale », non possono semplicisticamente essere demandate alle burocrazie cent·rali. Il pro,blema cli questi im,pianti, come di una serie di altri interventi, no·n può che trovare soluzione nell'ambito della programma- . z1one. Ma le questioni accennate non sono le sole a creare impedimenti per la condotta di politica agraria basata sul piano zonale. Altre ve ne sono in quello stesso sche1na, che minano alla radice l'autonomia dell'ente ·di sviluppo, dell'ente, cioè, sul quale la Regione deve poter far conto per operare secondo la nuova p•rocedura. L'art. 2, infatti, mantenendo per l'ente regionale le norme riguardanti il collegio dei revisori dei conti, ripropo11e il princip,io del controllo burocratico, in contraddizione non solo con l'art. 130 della Costituzione, che attribuisce alla Regione il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, ma soprattutto con 1~ nuove esigenze, che la programmazione avverte, di realizzare organismi funzionali da sottoporre non alla discip 1 lina della legge generale di co-ntabilità ma - come dice il Progetto '80 - « ad un controllo di efficienza, che confronti gli obiettivi posti •dai progetti con le riso,rse impegnate, i tempi e i modi di realizzazio-ne, i beni e i servizi p-rodotti, i benefici sociali ed economici conseguiti ». Per l'ente di sviluppo, condizione primaria p·er poter corrispondere a questo tipo di co.ntrollo è che esso possa assumere quelle cor1notazioni che più si attagliano ai problemi che localmente •deve affrontare. Si può infatti dire che la uniformità degli istituti, applicata alla diversificata realtà della nost·ra agricoltùra, è stata una delle cause di non poche delle disfunzioni rilevate dall'esperienza a carico dei consorzi di bonifica. Ma perché ogni ente po1 ssa •sviluppare le proprie attitudini in conformità dei bisogni cui deve provvedere, occorre che l'autonomia regionale, nel momento della ristrutturazione o della creazione del rispettivo ente, sia totale, anche per evitare, tra l'altro, ogni possibile incertezza nella in·dividuazione delle responsabilità. Da questo punto di vista, appare p·erciò per lo n1eno rischioso ammettere, come fa l'art. 5, la com!petenza, sia pure in via transitoria, degli organi dello Stato in ordine agli e11ti di sviluppo, che hanno sfera di azione interregionale, mentre, in via generale, appaiono addirittura improponibili quelle « norme di principio » alle quali - secondo certe ipotesi intese a tradurre in termini operativi le funzioni di indirizzo e di coordinamento spet98 Bibliotecaginobianco

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