Nord e Sud - anno XVIII - n. 142 - ottobre 1971

Antonio Guariglia proprietà del mezzo di prod11zione-terra. Tali p~ovved~menti non hanno mai trovato pratica attuazione. La stessa Riforma fondia,ria, se si fosse limitata allo, scorporo ed all'assegnazione pura e semplice di alcuni terreni, avrebbe, probabilmente, fallito comp,letamente. Invece, in tanto la Riforma non ha dato luogo, nella maggio,r p1 arte dei casi, a·d una sorta di co,nitroriforma, come ,dice l'on. Galloni, in quanto. si è preoccupata successivamente dell'assistenza e dello sviluppo delle imprese che si venivano formando con le assegnazioni. Occorre, qui11dj, riaffermare il principio che la terra è uno dei fattori della prodt1zione utilizzati dall'jmpresa e cl1e la pro1duzione non è un modo per esercitare il diritto· di proprietà. La stessa politica delle strutture elab·orata dalla Comunità Eco·nomica Euro,pea non prevede necessariamente la proprietà dei terreni occorrenti alla formazio,ne delle nuove aziende. Ora, poiché l'azione delle Regioni in agricoltura dovrà riguardare, a n·ostro avviso,, soprattutto l'attuazione della politica delle strutture, così come definita dalle direttive co1nunitarie ed una volta che ·verrà approvata dal Parlamento nazionale, occorre che tutti gli aspetti, tutti gli strumenti della politica· agraria recepiscano-, in mo1 do definitivo, il principio della prevalenza dell'impresa sulla proprietà. Un impegno prioritario dovrà, d'altra parte, essere rivolto all'attuazione ed alla defi11izione articolata per Regioni, da parte dello, Stato italiano, delle ,direttive sulla po,Iitica delle strutture; soprattutto ora che alcune perpilessità sono state fugate dagli ultimi ·acco-rdi: la diversificazione regionale, in particolare, nella fissazio·ne degli incentivi e dei parametri per il varo dei piani di trasformazione e svjluppo delle nuove aziende, rappresenta una garanzia valida per eliminare i dubbi che an, cora permanevano. Dice, infatti, la direttiva comunitaria: « il Piano do ... vrà dimostrare che al suo termine, dopo un periodo di 6 anni, che potrà essere prorogato. in alcune regioni, l'azienda in via di ammodername11to sarà in grado, di raggiungere, in linea di massima, per una o due persone, un reddito di lavo1 ro almeno comparabile a quello di c11i beneficiano le attività no·n agricole della regione ». L'art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di legiferare su numerose materie fra cui: l'urbanistica, .il turisn10, la viabilità, gli acquedotti, i lavori pubblici d'interesse regionale, 1 1'agricoltura e le foreste ecc. L'insieme di queste co1npetenze concorre a determinare, inequivocabilmente, un ruolo essenziale nell'assetto del territorio, nei limiti fissati dal program1na eco,nomico nazionale, così come prevede l'art. 2 del cosiddetto « disegno di legge sulle procedure ». L'assetto del territo,rio è uno degli aspetti più qualificanti 78 Bi~liòtecaginobianco

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