Nord e Sud - anno XVIII - n. 142 - ottobre 1971

• Antonio Guariglia cepire e .dare pratica attuazio,ne al metod·o· della pro 1 gran1.mazio11e, per assicurare il cooirdinamento dei tre livelli decisionali di politica agraria ormai esistenti: regionale, nazionale e co1 mu11itario. Lo stesso Ministro dell'Agricoltura, on. Natali, ha detto che ii decreto-delegato « è utile ed oppo,rtuno solo se noi intendiam·o muovere le Regioni nel senso di un trasferimento ad esse delle linee attuali della politica agricola ». Ma è ormai da tutti avvertita la necessità di una politica nuo,va che, come dice Rossi Daria, « metta ordine in una legislazione 01rmai confusa e stratificata e che la projetti nel futuro »; ecco perché è apparso opportuno dar luogo a leggi-cornice che servano a definire questa nuova politica. 3. Occorre, però, precisare, i11un certo senso storicizzandola, quella che è stata definita la « nozione » di legge-cornice; in essa non dovrebbero trovar posto solo· ele1nenti che possano concorrere a darle aspetti di staticità e di rigidità, ma do,vrebbero trovare accoglimento anche elementi che possano caratterizzarla in senso, dinamico, che possano, cioè, consentirle un auto 1 matico adeguamento a.ll'evoluzione del settore agricolo e dello sviluppo econo·mico generale, sia sul piano nazionale cl1e su quello internazionale. In pratica, si propone que11a che è stata definita (Cappelli) una legislazione di cornice: cioè, in ·una legge-cornice base che deve assolvere al compito di cambiare « i princìpi ispiratori » dell'attuale politica agraria, almeno per gli asp·etti fondame11tali, e che deve precisare, con una funzione tipicamente statica e rigida, quindi, i limiti entro i quali dovranno agire le Regioni, dovrebbero essere comprese delle norme di procedura che consentano il co1llegamento di tale legge di base con un complesso di princìpi che concorrano, a formare la cosiddetta legislazione di co,rnice, i cui confini saranno necessariamente indeterminati. In p1articolare, dovrebbero essere precisate le procedure per il coordinamento con la politica agraria comunitaria e con la politica di programmazione economica. In sostanza, occorrerebbe, nella ,definizione delle procedure della pro1 grammazione nazionale, prevedere, in primo luogo, il coordinamento con la politica comunitaria; cio·è, bisognerebbe che nel programma eco11omico1 nazionale trovassero il giusto po•sto i regolamenti e le direttive eman_ate a· Bruxelles, posto che fi110ad oggi non ci sembra abbiano adegt1a.tamente trovato. Quindi, poiché il Progetto '80 prevede che gli indirizzi generali della politica agricola contenuti nel programma economico, vengano poi attuati attraverso leggi di programma e leggi di finanza (che ,dovrebbero stabilire i finanziamenti da 72 Bi_bliotecaginobianco

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