Nord e Sud - anno XVIII - n. 142 - ottobre 1971

Argonien,ti E, i11fatti, siamo, oggi, in presenza di un decreto-delegato, mentre di leggi-cornjce non si sente neppure parlare. È chiaro che an~he le leggi-cornice contengono il pericolo di essere eccessivamente restrittive o eccessivamente concessive, ma vi sarebbe la garanzia di un maggiore controllo p·arlamentare. Intanto, per il momento, ci troviamo di fronte ad un decreto-delegato emanato dal Ministero per l'attuazione delle Regioni, che lascia molto insoddisfatti, soprattutto sotto alcuni aspetti, nonostante che, nel frattempo, vi sia stata una mozio11e votata dal Senato il 18.12.1970 la quale prevedeva l'emanazjone di « direttive vincolanti» da parte del Consiglio, dei Ministri, per la definizione « in modo unitario » dell'interpretazione dei criteri fissati dall'art. 17 della Legge 281/70; tale interpretazio11e avrebbe dovuto, riguardare, in particolare, il trasferime11to « per settori organici di n1aterie » e « la natura degli atti mediante i qt1ali deve esercitarsi la funzione di indirizzo e coordina1nento da parte dello Stato ». La stesura del decreto-delegato è avvenuta, invece, a quanto risulta, senza alcuna direttiva da p·arte del Governo, facendogli perdere qualsiasi visione ur1itaria e politica e facendo intravedere, invece, il prevalere di criteri ispirati a vecchie concezioni ed interessi dell'alta burocrazia. 2. Certo, a consid•erare il quadro politico n,azionale, era pensabile cominciare a mettere in azione le Regioni solamer1te con i decreti-delegati per il trasferimento delle competenze e funzioni amministrative, non essendo concretamente prevedibili i tempi e i modi della formulazione e della approvazione di leggi-cornice; d'altra parte, l'avvio, co~ mu11que, dell'attività degli organi regionali era necessario per superare quella sorta di impasse in cui erano caduti molti settori della produzione e della Pubblica Amministrazione dopo l'elezione dei Consigli Regionali, •per l'incertezza della situazione che si era venuta a creare. Ma queste considerazioni non posso,no far dimenticare che, da più parti, si sperava proprio dall'attuazione delle Regioni un radicale mutamento di indirizzo nella politica agraria italiana: si era, inoltre, fatta sempre più strada la convinzione che tale mt1tamento poteva avvenire solo attraverso un approfondito dibattito delle forze po.liticl1e, produ~- tive e sindaca,li, che avrebbe dovuto ~fociare nell'individuazione di nuovi « princìpi fondamentali » nell1a n1ateria ed avrebbe dovuto dare vita, da p·arte del Parlamento Nazionale, a leggi-cornice. Si sarebbe dovuto co-mpie;re un notevole sforzo, cioè., per cambiare gli attuali « princìpi i,spiratori » come dice l'on .. Galloni, della p·olitica agraria italiana, per adeguare la legislazione statale all'ordinamento regionale, come prevede la IX disposizione transitoria e fi11ale d.ella Costituzione, per re71 Bibiiotecaginobianco

RkJQdWJsaXNoZXIy MTExMDY2NQ==