Una politica agraria per le Regioni di Antonio Guariglia I. L'articolo 117 della Costitt1zio11e de111anda alla competenza legislativa delle Regioni a statuto ordinario un elenco di materie tra le quali l'agricoltura e le foreste, « nei limiti dei pri11cìpi fondamentali stabiliti dalle Leggi dello Stato » e « sempreché le noirme regionali non siano in contrasto con l'i11teresse nazionale e con quello delle altre Regioni ». Una ugt1ale competenza in agricoltura spetta alle Regioni, per quanto riguarda le funzio11i amministrative, in virtù d·el successivo art. 118 della Costituzione. Le disposizioni transitorie VIII e IX della Costituziorne, poi, integrano i succitati articoli, in particolare per quanto riguarda il riordinarrtento e l'adeguamento della legislazione statale alla 11.uova realtà regionale. Successivamente la cosiddetta Legge Scelba del 10.2.1953, n. 62, all'art. 9, stabilì una preventiva fissazione dei « princìpi fond·amentali » entro i cui limiti poteva esplicarsi l'attività - legislativa delle Regioni, attraverso l'emanazione, da parte •del Parlamento, di leggi-cornice, almeno per le materie più importanti, tra cui l'agricoltura e le fo,reste. Recentemente, la Legge finanziaria regio·nale, del 16.5.1970, n. 281, all'art. 17, abrogando l'art. 9 della Legge Scelba, ha posto 1.1ntermine di due anni per l'emanazio,ne delle leggi-cornice: trascorso tale termine le Regioni possono· legiferare liberamente, « nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle Leggi dello Stato » e « sempreché le norme non siano in contrasto co1 n gli interessi dello Stato o di altre Regioni ». L'approvazione dell'art. 17 della ·Legge 281 /70 comportava, peirò, un pericolo che, p·oi, si è puntualmente realizzato, nonostante l'apparenza di una norma emanata in funzione regionalistica. · In pratica, mentre la Legge-co,rnice è soggetta al normale iter parlamentare, il trasferimento delle funzioni e delle attribuzio 1 ni amministra.tive avviene attraverso· un decreto delegato del Governo, con la conseguenza che, se il Parlarnento non emanerà m·ai le 1'eggi-cornice, l'attività anche legislativa delle Regio,ni potrebbe essere condizionata dal so,lo decreto-delegato dell'Esecutivo. 70 Bi~Iiòtecagino_bianco
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