Giornale a piiL voci conto che l'attivazione delle Regioni.i a statuto ordinario, con i p1 revisrti trasferimenti, comporterà tutta una •serie di conseguenze cli vasta port~ta nell'organizzazio,ne ammini 1 strativa dello Stato, sia ail centro che in periferia, ha mostrato di voler fare della emanazione dei due grup,pi di decreti delegati - previsti rispettivame11te dalla legge finanziaria regionale e da quella st1I riordinamento dei servizi centrali e periferici dello Stato - l'occasione per una profonda ristrutturazio11e del nostro apparato amm.inistrativo al fine di adeguarlo alle p,revisioni costituzionali. Del. resto, cl1e l'emanazione dei due gruppi di decreti delegati! debba essere strettamente correlata è immediatamente intuibile ove solo si pensi che da un lato i decreti delegati di trasferimento, con1portando nelle materie previlste dall'art. 117 della Costituzione il trasfer.imento degli uffici periferici dello Stato e di personale anche delile amministrazio 1 ni centrali, con la conseguente riduzione dei ruoli organici delle ammiJ:listrazioni interessate, imporranno ·una ristn1tturazione a fondo di molti ministeri, e che d'altra parte appare veramente 11n 110n senso che si possa procedere al rio•rdinamento dei servizi centrali dei ministeri e degli uffici periferici dello Stato ove prima non si sia stabi,lito .con chiarezza quali funzioni amministrative restano ancora allo Stato e quali sono trasferite alle Regioni. 11 momento di raccordo e di valutazione unitaria è costituito, nel disegno configurato dal legislatore, dalla Commissione parlamentare per le quest~oni regionali, composta dii 20 senatori e 20 deputati, competente ad esprimere il parere sia sui decreti delegati di trasferimento delle funzioni (che le vengono sottoposti insieme con le eventuaili osservaZ!ioni delle Regioni, deco·rso il termine di 60 giorni concesso a queste ultime per le loro osservazioni) sia sui decreti delegati di revisione e rjordiname11to dei servizi centrali dei miinisteri e degli uffici periferici dello Stato (che le vengo1no sottoposti im1nediatamente o decorso il termine di 60 giorni per le osservazioni delle Regioni solo per quanto attiene all'ordinamento degli uffici periferici: è da notare che la legge 28J 0.1970 n. 775, al contrario della legge finanziaria regionale, prevede che si prescinde da detto parere ove non sia espresso entro 60 giomii dalla richiesta del Governo). Che tale momento di raccordo e cli consìderazione unitaria - alla luce anche delle eventual~ osservazioni delle Regioni - sia oltre che utile addirittura indi1spensabile è stato poi evidenziato dalle circostanze che hanno caratterizzato l'emanazione dei primi decreti delegati da parte del Governo e che hanno visto - di fronte alle enormi difficoltà di vario gene~e che incontravano1 nel portare avanti il loro lavoro __. il miinistro per l'attuazione delle Regioni ed il n1inistro per la riforma· della pubblica amministrazione, rispettivamente co1 mpeten-ti all'emanazione dei due gn1ppiJ di decreti, procedere in modo non coordinato al punto che, al momento in cui scriviamo, alla Commissione per le questioni regionali sono pervenuti due schemi, di decreti delegati di trasferimento ·delle funzioni (in materia di trasporti e di ci,rcoscrizio 1 ni comtu1a1i e polizia urbana e rurale) co,n le relative osser47 Bibliotecaginobianco -
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