Giornale a più voci goli decreti delegati non si sarebbe dovuto operare uno sforzo per l'individuazione in concreto di tali settori organici di materia senza fermarsi dinnanzi al pri1no. se pure tutt'altro cl1e irrilevante ostacolo, costituito dall'attuale sistema di riparto delle attribuzioni fra i vari n1inisteri, in bas~ al quale iin diverse delle materie ex articolo 117 della Costituzione è da registrare il coesistere di uffici facenti capo a diverse arnministrazioni centrali in un fitto intersecarsi e sovrapporsi delle rispettive competenze nelle singole materie. Ancpe ~l citato riferimento, in presenza di competenze statali residue in capo agli uffici periferici dello Stato trasferiti alle Regi orli, al ricorso alla delega ex articolo 118, 2° comma della Costituzione appare senz'altro opportuno ove solo si tenga co11to della estrema difficoltà di individuare uffici periferici dello Stato, competenti esclusivamente nelle n1aterie attribt1ite alle Regioni (anzi, da questo punto di vista la norma è formulata in modo tale da consentire allo Stato sin troppa libertà nel decidere il ricorso o meno allo stn1mento della delega). A pro·posito di questa disposizione ci limitiamo ad accennare ad un delicato problen1a che essa pone: se infatti si vuole davvero evitare il sorgere di un nuovo accentran1ento regionale ed il costituirsi di una grossa burocrazia della Regione, occorre domandarsi se non si ritenga opportt1no, in contrasto con il principio cl1e delegatus delegare non potest - che per altro potrebbe ritenersi non valido nel campo del diritto pubblico - riconoscere alle Regioni, anche in caso di delega ex articolo 118, 2° comma della Costitt1zione, la possibilità di esercitare a loro volta la delega a favore di co111uni, provjnce e di altri enti locali. Quanto finora detto si riferiva in particolare alla parte dei decreti delegati ex articolo 17 della legge finanziaria regior1ale che dovrà regolare il passaggio delle funzioni amministrative statali alle Regi1oni nelle n-iaterie elencate nell'articolo 117 della Costitt1zione. Non si può tralasciare però che la delega in questione attiene anche al trasferimento di personale statale alle Regioni: quello del trasferimento del personale è un problema assai delicato e complesso che esige innanzitutto, per essere risolto in modo soddisfacente, un cl1iarimento di carattere generale sul tip·o di Regione che si intende creare. Indubbiamente il Costituente, volendo realizzare l'o·biettivo di un'attività amministrativa svolta il pit1 possibile alla portata dei cittadini, ha conf,_gurato una Regione che è stata chiamata « ad ammini1strazio 1 ne indiretta necessaria»; una Regione che normalmente non svolge direttamente attività che si concretino in prestazioni amministrative ed in erogazioni di servizi in modo diretto alla generalità dei cittadini~ ma piuttosto un'attività di governo, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento e che pertanto dovreb,be disporre di uffici propri in numero. abbastanza limitato: il che è reso possi,bile dal ricorso alla delega a favore di province, comuni ed altri enti locali ed alla possibilità di utilizzarne gli uffici. Che questo sia stato· l'obiettivo del Costituente trova una esplicita conferma sullo specifico p,iano delle norme relative ~l trasferimento del peTso45 Bibiiotecaginobianco
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