Nord e Sud - anno XVIII - n. 142 - ottobre 1971

Giuseppe Troccoli • C'è innanzitutto da rilevare che il tanto travagliato anicolo 17 della legge 16.5.1970, n. 281 - la cosiddetta legge finanziaria regionale - se pure in varie sue parti t11tt'altro che perfetto nella formulazio11e, è però in grado di garantire un effettivo trasferimento delle funzioni amministrative oggi esercitate dallo Stato nelle materie di competenza regionale. Esso infatti prevede innanzitutto che le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie ex articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni con la sola riserva allo Stato della funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di queste ultime che attengono ad esigenze di carattere uni tari o. In,dubbiamente la formula alla quale il legislatore ha fatto ricorso per istituire questa riserva statale può sembrare che consenta allo Stato interventi di vasta portata e co,nfigurabili con una certa elasticità: ma non deve dimenticarsi che il Governo è stato impegnato dall'ordi 1 ne del giorno approvato dal Senato il 18.12.1970 da 11n lato a rispettare il criterio per cui « la salvaguardia degli iJn,teressi nazion·aili è delle altre regioni si realizza non già con la riserva allo Stato di funzioni in settori specificati all'interno delle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione, ma con l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento», e dall'altro a definire la nat11ra degli atti mediante i quali deve esercitarsi. tale funzione « stabilendo che gli atti per il suo esercizio siano la legge e la deliberazione collegiale di Governo, mentre altre attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti delle regioni sono esercitabili sotto la direzione del Presidente del Consiglio dei ministri e so,tto la sua responsabilità, oltre che dei ministri competenti». Certo, non poche sono le perplessità che desta il riferimento alle « altre attività di indirizzo e coordinan1ento »; ma per lo meno, nei limiti in cui il Governo esplicherà il suo intervento esclusivamente mediante la legge e proprie deliberazioni collegiali, non sem.bra cl1e questa ft1nzio·ne sta tale di indirizzo e di coordinamento prevista dalla finaziaria regio11ale - che Benvenuti configura come « funzione generale che debba trovare la sua sede o in una legge o in una interpretazione generale della legge e rappresenti sul piano dell'attività esecutiva l'esatto parallelo di ciò che debbono essere le leggi quadro rispetto all'attività legislativa delle regioni » - possa costituire un ostaco1o alla edificazione ed alla difesa dello Stato regionale volt1to dalla Costituzione repubblicana. Di fondamentale importanza è anche l'altro criterio direttivo, che il legislatore delegante ha posto al Governo nello stesso articolo 17 della legge fi.nanziaria alla lettera b ), e cioè che il trasferimento delle funzio,ni do,vrà avve~ire per settori organici di materie mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato e che qualora questi ultimi siano titolari anche ài competenze statali residue e le funzioni trasferite •siano prevalenti si dovrà provvedere, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, 2° comma, della Costituzione. L'op,portuno riferimento ad un trasferin1.ento che avvenga per « settori organici di materie» fa sorgere il dubbio se nella predisposizione dei sin44 Bi~Iiotecagino_bia·nco

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