Nord e Sud - anno XVIII - n. 138 - giugno 1971

Mario Del Vecchio Da tutto quanto innanzi esposto, si ricava che: · 1) la indicazione contenuta nell'art. 117 della Costituzione, limitata alle « tranvie e linee auto·mo·bili 1 stiche di interesse regionale » va interpretata in senso evolutivo, fin ·dalla emissione del decreto d·elegato previsto dalla legge n. 281 del 16 maggio 1970, in modo da consentire alla Regione di poter intervenire i11 tema di pianificazione regionale dei traspo,rti, nell'ambito del programma di svilup·po, della Regio,ne. ·un primo sforzo·, per dare un contributo· coerente alla interpretazione della normativa costituzionale all'atto della sua applicazione, lo si ricava perfino· nello stesso, schema di decreto, laddove esso prevede il trasferimento, delle funzioni inerenti anche alle filovie e funicolari terrestri, le quali, sul piano logico e tecnico, non possono essere inquad·rate come « tranvie » e tanto meno co,me « linee automobilistiche ». A maggior ragione detto sforzo ci sembra possibile che sia esteso fino a comprendere, nella materia o·ggetto del trasferimento, quanto meno le « metropolitane » e le ferrovie secondarie. 2) per quanto concerne le funzioni relative ad altre materie non co,mprese nella norma co,stituzionale e delle quali non ap·paia possibile il trasferimento attraverso il decreto delegato, è indispensabile il ricorso contestuale alla facoltà di cui all'art. 117 della Costituzione. Sarà possibile, in tal mo,do, come è stato co,ncordemente rilevato dagli assessori ai traspo·rti delle varie Regioni, non soltanto trasferire poteri e funzioni relativi alle tranvie, linee automo,bilistiche, filovie e funicolari terrestri di interesse regionale, nonché alla navigazione e porti lacuali; ma sarà possibile altresì attribuire alla Regione « poteri e funzioni in ordine a tutti gli altri servizi di traisporto ,di interesse regionale: metropolitane, ferrovie in concessione o in gestione governativa, navigazione lagunare, navigazione marittima e aerea di interesse regionale, navigazione interna, ecc. relativamente alle persone e alle merci; nonché in ordine alla regolamentazione delle autostazioni e di servizi da noleggio ». Ci è parso necessario esprimere queste valutazioni critiche, generali e particolari, che, se tro,vassero ancora ragione di essere riguardo al co11tenuto definitivo del decreto delegato (nonché rispetto agli schemi deglì altri ·decreti delegati che si preannunciano), co·mpro,verebbe una preoccupante incertezza della necessaria li11ea di politica istituzionale, che ri,sulterebbe rispondente soltanto a criteri di decentramento parziale e burocratico, e no·n ad una impostazione di radicale riforma democratica, fo·nd·ata sulla co,struzione autonomistica del nuovo Stato repubblicano. 126 Bibiiotecaginobianco

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